Sentenza n. 587/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza a) per ordinare l'ottemperanza al MIM della sentenza n. 139/2025 emessa dal Tribunale di Ivrea il 27/03/2025 nel procedimento RG n. 1637/2024, disponendo di provvedere alla attivazione, in favore della ricorrente Marrazzo Azzurra, della carta elettronica a lei spettante accreditandovi la somma di € 500,00, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. c) Con vittoria di spese e onorari da distrarre in favore dei procuratori costituiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva riconosciuto il diritto all'attivazione della carta elettronica del docente e all'accredito di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 139/2025 del Tribunale di Ivrea, chiedendo l'attivazione della carta elettronica spettante e l'accredito di 500 euro, oltre agli accessori eventualmente dovuti, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. La sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data del ricorso era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando la sussistenza dei presupposti processuali e sostanziali per l'esecuzione del titolo giudiziale: produzione della sentenza in copia conforme, notificazione al Ministero, decorso infruttuoso del termine di legge per l'adempimento e mancata contestazione dell'inottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Ivrea e di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'azionabilità del titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche integra, nel caso concreto, un presupposto per la proposizione dell'ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
È stata disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È indicata nella domanda introduttiva quale base per la richiesta di interessi o rivalutazione sulle somme dovute dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione; la sentenza ordina il pagamento delle somme liquidate nel titolo azionato.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stato applicato per la dimidiazione dei parametri relativi alla liquidazione delle spese, ulteriormente ridotte in ragione della serialità e della limitata difficoltà della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione del titolo giudiziale in copia attestata conforme, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine legale per l'adempimento integrano i presupposti processuali per ordinare l'esecuzione, quando l'inottemperanza non sia contestata in modo specifico.
- In presenza di mancata esecuzione di un titolo giudiziale da parte di un'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'adempimento.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'incarico è connesso ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.
- La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti può essere disposta dal giudice amministrativo quando le modalità dell'inottemperanza evidenzino potenziali profili di danno erariale.
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