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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27562/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione parziale di una delibera assembleare condominiale con cui erano stati approvati bilancio consuntivo e preventivo e ripartite spese di teleriscaldamento e acqua calda per il primo semestre del 2016. La condomina sosteneva che il riparto fosse stato effettuato sulla base di tabelle millesimali non più vigenti, poiché nel settembre 2016 era già stata approvata una nuova tabella. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda senza qualificare espressamente il vizio della delibera; in appello la corte territoriale aveva qualificato il vizio come annullabilità, ritenendo che l’assemblea avesse soltanto ripartito spese del periodo 1.1.2016-30.6.2016 secondo vecchie tabelle, senza approvare a maggioranza nuove tabelle. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe trascurato l’accertamento della CTU, secondo cui la ripartizione delle spese di riscaldamento, acqua calda sanitaria e acqua fredda sarebbe stata erronea perché doveva avvenire a consumo e non per millesimi, in base a criteri di legge e al regolamento condominiale contrattuale, derogabili solo all’unanimità; di conseguenza la delibera doveva essere dichiarata nulla e non semplicemente annullabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che la censura relativa alla violazione del criterio di riparto a consumo fosse nuova e comunque non specifica, perché la ricorrente non aveva indicato se e come tale questione fosse stata devoluta in appello; inoltre, trattandosi di omessa pronuncia, la doglianza avrebbe dovuto essere articolata come error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e non come omesso esame ex n. 5. Dall’altro lato, ha ritenuto insussistente l’interesse a impugnare la sola qualificazione del vizio come annullabilità anziché nullità, poiché la parte non aveva allegato una conseguenza pratica diversa e più favorevole, come l’inapplicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 1137 c.c. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità, una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame non era il corretto veicolo per denunciare una mancata pronuncia su una questione non devoluta in appello; per tale doglianza occorreva l’error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    era il paradigma corretto per denunciare l’omessa pronuncia del giudice di merito su una questione effettivamente devoluta.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia va dedotta come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 1137 c.c.

    la sola qualificazione della delibera come annullabile anziché nulla non è di regola sufficiente a fondare l’interesse a impugnare, salvo riflessi concreti come l’incidenza sul termine di decadenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata resa nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    la Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura che lamenta l’omessa pronuncia su una questione non decisa dal giudice di appello deve essere prospettata come violazione dell’art. 112 c.p.c. e, quindi, come error in procedendo, non come omesso esame di un fatto decisivo.
  • La deduzione di una questione nuova in cassazione è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico dove e quando essa sia stata già devoluta al giudice di merito.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario distinguere tra fatto storico decisivo omesso e questione giuridica non esaminata: il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda il primo, non la seconda.
  • In materia condominiale, chi impugna una delibera non ha interesse a contestare soltanto la qualificazione del vizio come annullabilità anziché nullità, salvo che dalla nullità derivi un concreto vantaggio processuale o sostanziale, come l’esclusione del termine decadenziale di impugnazione.
  • La ripartizione delle spese condominiali e la modifica dei criteri di riparto devono essere valutate in relazione al concreto contenuto della delibera e alle conseguenze giuridiche effettive dedotte nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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