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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37123/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva confermato il sequestro preventivo di un'area di proprietà della Immobilgest RE Srl (circa 30.000 mq) su cui erano stoccati circa 250.000 mc di rifiuti. I ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 256 (commi 1 e 3) d.lgs. 152/2006 e hanno sostenuto che: l'accumulo dei rifiuti era antecedente all'acquisto (realizzato da Acciaierie del Sud), quindi la responsabilità penale, se mai sussistita, è riferibile a soggetti anteriori e prescritta; la Immobilgest e Dabbasso non avevano posto in essere condotte attive o omissioni penalmente rilevanti tali da integrare la gestione della discarica; la questione era in gran parte di rilevanza amministrativa; l'ordinanza di riesame mancava di motivazione specifica e confondeva effetti e tipicità della condotta; infine si lamentava l'assenza di obblighi giuridici di controllo e la mancata prova di una prosecuzione dell'attività di deposito dopo il periodo storico richiamato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Domenico Dabbasso in proprio per difetto di interesse (essendo l'area di proprietà della Immobilgest) e ha disposto, a carico del medesimo, l'onere delle spese e il versamento di una somma alla cassa delle ammende. Quanto al ricorso proposto nell'interesse della Immobilgest RE Srl, la Corte lo ha ritenuto fondato nei termini indicati: ha annullato l'ordinanza del Tribunale nei confronti della Immobilgest RE Srl e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, perché il provvedimento impugnato presenta un vizio della motivazione (art. 325 c.p.p.) e non chiarisce adeguatamente se il fumus sia fondato su una persistente gestione operativa della discarica (con prosecuzione degli sversamenti) oppure su una responsabilità attinente alla fase post-operativa (omissiva) e, nel secondo caso, non ha dimostrato la qualità di "gestore" e la sussistenza delle condizioni che escludono la prescrizione. Di conseguenza il sequestro non è mantenuto in modo legittimamente spiegato e va riesaminato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, art. 256 (discarica abusiva)

    La Corte richiama la necessità del "fumus" del reato di gestione di discarica abusiva; tuttavia ha posto l'accento sul fatto che occorre chiarire se la responsabilità riguardi la prosecuzione operativa di sversamenti (che esclude la prescrizione) oppure una gestione post-operativa/omissiva, situazione per la quale va dimostrata la qualifica di gestore e la permanenza dell'antigiuridicità

  • cod. proc. pen., art. 325, comma 1

    La Corte ha ritenuto sussistente un vizio di motivazione così grave da violare l'art. 325 c.p.p.: l'ordinanza del riesame non è stata sufficientemente coerente, completa e ragionevole nel spiegare l'itinerario logico adottato, motivo per cui è annullata in relazione alla Immobilgest

  • cod. proc. pen., art. 616

    Applicato ai sensi della giurisprudenza: per il ricorso inammissibile proposto da Dabbasso in proprio, la Corte ha disposto il pagamento delle spese e il versamento equitativo di una somma alla cassa delle ammende

  • cod. proc. pen., art. 324, comma 5

    Norma richiamata per rinviare la decisione ad un nuovo giudizio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del riesame dopo l'annullamento del provvedimento impugnato

  • d.lgs. 36/2003, art. 2, lett. o

    «il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica»

    La Corte richiama la definizione legislativa di "gestore" per distinguere la responsabilità legata alla fase post-operativa: solo il soggetto qualificabile come gestore e gravato dai relativi obblighi può essere ritenuto responsabile per la gestione post-operativa

  • d.lgs. 36/2003, art. 8, lett. h

    Riferimento agli obblighi di piano di gestione post-operativa: la normativa indica che esistono specifici doveri di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura, richiamati dalla Corte per delimitare i profili di responsabilità nella fase post-operativa

  • codice penale, art. 40 (concausa di omissione)

    Citato dalla difesa: la Corte ricorda che la mera inerzia o la non attivazione di rimozione non integra automaticamente responsabilità penale se non è dimostrato un obbligo giuridico concreto di impedimento dell'evento; la valutazione va fatta caso per caso

  • d.l. 28/10/2020 n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con L. 18/12/2020 n. 176)

    Norma procedurale richiamata in apertura: riguarda la trasmissione delle richieste scritte del Pubblico Ministero e la partecipazione del Procuratore generale in Cassazione

Massime di principio

  • La responsabilità penale per una 'discarica abusiva' può derivare sia da una gestione operativa (continuazione di sversamenti) sia da una gestione post-operativa (omissione rispetto a obblighi di chiusura/bonifica); è essenziale che il giudice specifichi quale delle due forme ritenga sussistente
  • Per il sequestro preventivo occorre un fumus chiaro e ben motivato: non è sufficiente richiamare circostanze remote senza ricostruire la persistenza dell'attività illecita o la qualità di gestore dell'attuale proprietario
  • Il mero stato di abbandono o la presenza di rifiuti antecedenti all'acquisto non escludono automaticamente responsabilità del nuovo proprietario, ma la responsabilità penale richiede prova di una condotta attiva o di un obbligo giuridico di intervento non adempiuto (connesso alla qualifica di gestore)
  • La prescrizione del reato è un profilo decisivo: se il fatto illecito si è interrotto in epoca tale da far intervenire la prescrizione, il sequestro preventivo non può reggere; il giudice deve valutare e motivare in ordine alla decorrenza e alla eventuale prosecuzione della condotta
  • Un ricorso è inammissibile per difetto di interesse se il ricorrente (persona fisica) non dimostra un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene sequestrato (es.: quando il bene è di proprietà di una società distinta)
  • Nelle impugnazioni contro sequestri preventivi conviene contestare sia l'esistenza del fumus del reato sia la carenza di adeguata motivazione del giudice di riesame; produrre documentazione che dimostri l'origine storica dei rifiuti e l'assenza di atti di gestione successivi all'evento storico è strategico
  • Per l'autorità procedente è preferibile documentare specificamente: elementi probatori di sversamenti recenti, attività gestionali successive all'acquisto, o l'effettivo esercizio di compiti tipici del "gestore" nella fase post-operativa, per giustificare il mantenimento del sequestro e l'esclusione della prescrizione

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