Cassazione Penale, Sentenza n. 2624/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la scelta della misura cautelare (custodia in carcere), sostenendo che, sebbene ricorrano gravi indizi di colpevolezza per plurimi episodi di detenzione e spaccio ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, la valutazione delle esigenze cautelari non aveva considerato adeguatamente che l'indagato (all'epoca 19enne, proveniente dall'Albania e alla ricerca di lavoro stagionale) svolgeva un'attività lavorativa stabile e che i fatti contestati risalivano al periodo dicembre 2019-febbraio 2020, per cui mancava l'attualità del pericolo di reiterazione. La difesa ha dunque chiesto che si riconsiderasse la misura meno afflittiva (arresti domiciliari con controllo elettronico).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla scelta della misura: ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e ha condiviso la valutazione del pericolo di reiterazione, ma ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha applicato la custodia cautelare in carcere senza motivare specificamente l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico. La Corte ha richiamato l'obbligo di indicare, in concreto e con elementi specifici, perché le misure meno afflittive sarebbero inadeguate. Per tale motivo ha annullato la decisione solo sul punto della scelta della misura e ha rinviato al Tribunale del Riesame di Napoli per un nuovo giudizio limitato a quella esigenza.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che sanziona il traffico, la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; nel caso la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi in ordine a molteplici capi di imputazione ai sensi di questa disposizione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce che la custodia cautelare in carcere è applicabile solo quando le altre misure risultino inadeguate; la Corte richiama l'obbligo di valutare e motivare l'inidoneità delle misure meno afflittive.
art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di indicare specifiche ragioni per cui gli arresti domiciliari con controllo elettronico (art. 275-bis) sono inidonei nel caso concreto; la Corte ha sanctionato la carenza motivazionale sotto questo profilo.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Disciplina le procedure di controllo elettronico a distanza per i detenuti agli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto che tali strumenti possono fronteggiare efficacemente il rischio di violazioni e quindi debbano essere valutati concretamente prima di optare per il carcere.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Individua tra le esigenze cautelari la necessità di prevenire la commissione di ulteriori reati (pericolo di reiterazione); la Corte richiede un giudizio prognostico motivato su elementi specifici relativi al fatto e alla personalità dell'indagato.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza del Tribunale del Riesame cui rinviare il nuovo giudizio sulla misura.
art. 23, comma 8, decreto legge n. 137 del 2020
Citato in relazione alla facoltà del Pubblico Ministero di presentare conclusioni; non incide sul merito della decisione sulla misura.
Giurisprudenza citata: Cass. Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017
Precedente richiamato che chiarisce come l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione al pericolo di reiterazione debba essere fondata su un giudizio prognostico ancorato a elementi specifici concernenti il fatto e la personalità dell'indagato.
Massime di principio
- La mera gravità o ripetitività delle condotte non autorizza automaticamente la custodia cautelare in carcere: il giudice deve valutare e motivare perché le misure meno afflittive (anche con controllo elettronico) siano insufficienti.
- Quando l'indagato ha un domicilio certo e sono disponibili strumenti di monitoraggio elettronico, il giudice deve spiegare concretamente, con elementi specifici, perché tali strumenti non assicurerebbero il perseguimento delle esigenze cautelari.
- La presenza di elementi indicativi di inserimento in contesti delinquenziali o di un ruolo qualificato nell'attività illecita rafforza il giudizio di pericolosità, ma non elimina l'obbligo di comparare e motivare l'inidoneità delle misure alternative.
- Fatti risalenti nel tempo possono essere rilevanti nella valutazione dell'attualità del pericolo, ma la rilevanza va giudicata caso per caso con motivazione prognostica.
- Caratteristiche personali dell'indagato (età, lavoro regolare, condizione di incensurato) sono elementi da valutare e possono mitigare la scelta della misura, sebbene non siano necessariamente determinanti contro la gravità degli indizi.
- In sede di impugnazione, la Corte può annullare l'ordinanza soltanto in parte (ad es. sulla scelta della misura) e disporre il rinvio per un nuovo giudizio limitato al profilo carente di motivazione.
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