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Ordinanza

Ordinanza n. 3578/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G17795 del 29 dicembre 2025, della determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G00968 del 29 gennaio 2026, della determinazione dirigenziale n. G08390 del 24 giugno 2024 come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. G08745 del 1° luglio 2024, dell’eventuale atto individuale di cancellazione dal RUNTS e degli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202606037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazioni dirigenziali regionali concernenti la posizione dell'associazione nel RUNTS, compreso l'eventuale atto individuale di cancellazione, e gli atti presupposti, connessi e consequenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, diverse determinazioni dirigenziali della Regione Lazio e l'eventuale atto individuale di cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di ricorso né le censure di legittimità dedotte. Il TAR ha precisato che ogni approfondimento, anche sui profili di ricevibilità del gravame, è riservato alla sede di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non disponendo una specifica sospensione degli atti ma ritenendo che le esigenze della parte ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026 per la trattazione del ricorso nel merito. La decisione non anticipa la valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure e lascia impregiudicati gli approfondimenti, inclusi quelli sulla ricevibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice, in sede cautelare, di adottare una misura organizzativa consistente nella fissazione sollecita dell'udienza di merito quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante la rapida definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la domanda cautelare può essere accolta mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza necessità di una specifica sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, quando le esigenze del ricorrente risultino adeguatamente tutelabili attraverso la rapida definizione della controversia.
  • La decisione cautelare adottata ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può lasciare impregiudicati gli approfondimenti da svolgere nel merito, compresi quelli relativi alla ricevibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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