Cassazione Penale, Sentenza n. 48073/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La difesa impugna l'ordinanza con cui la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza, presentata dopo la sentenza di appello, diretta ad ottenere l'applicazione di una pena sostitutiva breve ai sensi dell'art. 53 I. 689/81 in combinato disposto con l'art. 95 d.lgs. 150/2022. Si lamenta che la Corte avrebbe potuto (o dovuto) applicare d'ufficio, o comunque pronunciarsi sull'opzione, anche ex post rispetto alla sentenza di appello, considerata ancora "pendente" fino alla scadenza dei termini per impugnare in Cassazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive, per essere esaminata dal giudice di appello, dovesse essere proposta prima della definizione del giudizio in sede di appello (al più tardi in udienza di discussione). Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 47008/2009) e un recente precedente (Sez. 6 n. 33027/23), la Corte ha interpretato la nozione di "pendenza" nel senso che, una volta emessa la sentenza di secondo grado, il procedimento è ormai pendente davanti alla Corte di Cassazione e la Corte d'Appello non poteva più valutare l'istanza presentata successivamente. Perciò la domanda depositata il 3/4/2023, dopo la sentenza del 25/1/2023, era tardiva. Ricorrente condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 95 d.lgs. 150/2022
La norma dispone l'applicazione delle nuove disposizioni sulle sanzioni sostitutive ai procedimenti penali pendenti in primo o in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto; la Corte ha interpretato la 'pendenza' richiamando la giurisprudenza che considera conclusa la pendenza in appello con la pronuncia della sentenza di secondo grado
art. 53 I. 24 novembre 1981 n. 689
Prevede le sanzioni sostitutive brevi (lavori di pubblica utilità, arresti domiciliari ecc.); la Corte ha ritenuto che tali misure potessero essere applicate dal giudice d'appello solo se richieste prima della definizione del giudizio di secondo grado
art. 599-bis c.p.p.
Norma che consente alle parti di formulare richieste di concordato in appello; nel caso la sentenza di appello era stata resa in 'concordato', ma la Corte ha ritenuto che la successiva istanza per pena sostitutiva, presentata dopo la sentenza, fosse tardiva
art. 20-bis c.p.
Riferimento normativo rispetto alle nuove pene sostitutive; la Corte ha richiamato questa disposizione come oggetto dell'applicabilità per via dell'art. 95 d.lgs. 150/2022
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al pagamento di euro 3.000
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che non sussisteva assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, giustificando l'applicazione della sanzione pecuniaria
Sezioni Unite, sent. n. 47008 del 29/10/2009 (D'Amato)
Giurisprudenza richiamata per definire la nozione di 'pendenza' in appello: la pronuncia della sentenza di primo grado determina la pendenza del procedimento in grado d'appello; analogamente la sentenza di appello conclude la fase e trasferisce la pendenza alla Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 33027/23
Precedente recente, ritenuto conforme, che afferma che il giudice d'appello deve essere investito della richiesta di applicazione delle nuove sanzioni sostitutive al più tardi in corso di udienza di discussione in appello
Massime di principio
- La norma transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) applica le nuove sanzioni sostitutive solo se il procedimento era pendente in primo grado o in grado d'appello alla data di entrata in vigore; 'pendenza' va interpretata funzionalmente: una volta emessa la sentenza di appello, il procedimento è considerato pendente davanti alla Cassazione e non più davanti alla Corte d'appello
- Per ottenere che il giudice d'appello valuti l'applicabilità delle pene sostitutive brevi (art. 53 L. 689/81), la richiesta deve essere proposta tempestivamente, in pratica prima della definizione del giudizio di secondo grado, e al più tardi in udienza di discussione in appello
- Se una istanza relativa a nuove norme più favorevoli è presentata dopo la sentenza di appello, essa sarà generalmente inammissibile in sede di appello e dovrà essere proposta (se pertinente) in Cassazione nei limiti consentiti o con diversi strumenti processuali
- Le parti possono utilizzare gli strumenti di 'concordato' o richieste formulate ai sensi dell'art. 599-bis per ottenere modifiche della pena in appello, ma non possono aggirare i limiti temporali imposti dalla disciplina transitoria
- Il mancato rispetto dei termini o la presentazione tardiva della domanda espone la parte al rigetto/inammissibilità e alle conseguenze economiche (spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.)
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