Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14579/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA emesso nei confronti di una società operante nella mediazione immobiliare, a seguito di verifica fiscale sull'anno 2008. L'Ufficio recuperava maggiore IVA e irrogava sanzioni, ritenendo che alcune operazioni immobiliari fossero solo formalmente imputate alla società, ma sostanzialmente riferibili ad altri soggetti, con conseguente disconoscimento di un credito IVA e contestazione di indebita compensazione. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR dichiarava inammissibile l'appello della società, ritenendo che l'atto non contenesse motivi specifici di censura e un petitum adeguato. In cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'appello conteneva invece tutti i requisiti di specificità, avendo riproposto i motivi già formulati e richiesto la riforma della sentenza di primo grado. Era inoltre presente un tema preliminare di legittimazione processuale del fallito, risolto alla luce delle Sezioni Unite sulla cd. legittimazione straordinaria del fallito in caso di inerzia del curatore.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal soggetto che agiva "in proprio", perché estraneo ai gradi di merito e privo di legittimazione ad agire in cassazione in aggiunta alla società fallita. Quanto al ricorso proposto in qualità di ex legale rappresentante della società fallita, lo ritiene ammissibile e fondato: applica il principio delle Sezioni Unite sulla legittimazione del fallito quando il curatore non impugna e afferma che l'appello tributario aveva comunque una sufficiente consistenza devolutiva, essendo state riproposte le censure di primo grado e richiesto il riesame della decisione. Cassa quindi la sentenza della CTR con rinvio per nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    L'appello nel processo tributario è sufficiente se individua le doglianze e determina una devoluzione della controversia al giudice di secondo grado; la riproposizione delle censure già svolte in primo grado, accompagnata dalla richiesta di riforma, può integrare specificità sufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    È denunciabile l'omessa pronuncia o la nullità della sentenza quando il giudice di appello dichiari inammissibile il gravame senza misurarsi con la devoluzione effettivamente operata dall'atto di impugnazione.

  • art. 360 c.p.c.

    È il veicolo processuale usato per denunciare violazione di legge processuale e nullità della sentenza per omessa pronuncia o errata declaratoria di inammissibilità.

  • art. 43 l.f.

    In caso di fallimento, il contribuente fallito può impugnare l'atto impositivo se il curatore rimane inerte; la legittimazione del fallito è subordinata all'inerzia oggettiva del curatore.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1-quater; comma 1-bis

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5

    Richiamato come base della sanzione per dichiarazione infedele con imposta inferiore a quella dovuta.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6

    Richiamato come base della sanzione per illegittima detrazione d'imposta.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9

    Richiamato come base della sanzione per mancata o irregolare tenuta e conservazione dei registri.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello ha natura devolutiva piena: è sufficiente che l'atto consenta di individuare le questioni devolute al giudice di secondo grado, anche quando le censure siano formulate in modo sintetico o riproduttivo rispetto al primo grado.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non può essere affermata in modo meramente formalistico quando dall'atto emerga comunque una chiara volontà di contestare la sentenza impugnata e di ottenere il riesame del merito.
  • La richiesta di riforma della sentenza di primo grado, letta insieme alla riproposizione delle doglianze già formulate, può integrare un petitum sufficientemente determinato nel giudizio tributario.
  • Il fallito può impugnare l'atto impositivo formatosi prima del fallimento solo se il curatore non abbia proposto impugnazione, cioè in presenza di inerzia oggettiva del curatore; in mancanza, difetta la capacità processuale del fallito.
  • La legittimazione processuale va verificata distintamente per la persona fisica e per il soggetto fallito: la qualità di ex legale rappresentante non consente di agire "in proprio" ove non vi sia stata partecipazione al giudizio nei precedenti gradi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.