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Sentenza

Sentenza n. 362/2026 - Bari, Sezione 1

per l'accertamento del diritto del ricorrente ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, con il conseguente obbligo dell'Ente previdenziale di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.

Giustizia amministrativa202200196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e conseguente mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già arruolato nell'Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda con decorrenza 31 ottobre 2018, dopo aver raggiunto il requisito anagrafico previsto dalla legge e maturato oltre 35 anni di servizio utile, precisamente 42 anni, 1 mese e 18 giorni. Ha chiesto l'accertamento del diritto ai benefici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, la mancata applicazione dei sei scatti, disparità di trattamento, eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e ragionevolezza, illogicità manifesta, difetto di motivazione e violazione di diritti soggettivi. L'INPS ha eccepito l'incompetenza territoriale in favore della sede giudiziaria corrispondente alla sede provinciale di Chieti e, nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa. Il giudice ha inoltre esaminato la questione del termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo, escludendo che il suo mancato rispetto comporti decadenza dal beneficio.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. L'eccezione di incompetenza territoriale è stata respinta: per le riliquidazioni del trattamento di fine servizio rileva la provincia di residenza del pensionato, che nel caso concreto ricadeva nella competenza del TAR Puglia; la deduzione relativa alla sede staccata di Lecce era inoltre tardiva e la ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata non costituisce questione di competenza. Nel merito, il TAR ha accertato che il ricorrente possedeva un'anzianità utile superiore a 35 anni. Ha interpretato l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 e l'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare nel senso che i sei scatti biennali spettano anche al personale militare collocato a riposo a domanda, purché abbia raggiunto il requisito anagrafico previsto e maturato almeno 35 anni di servizio utile, e devono essere computati anche ai fini del trattamento di fine servizio. Il giudice ha ritenuto che la normativa non preveda alcuna esclusione dal calcolo del TFS e ha richiamato il consolidato orientamento favorevole del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi. È stata inoltre esclusa qualsiasi decadenza derivante dalla mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno: il termine non è qualificato come perentorio e costituisce un onere incidente sulla tempistica del collocamento a riposo, non una condizione di accesso al beneficio. L'INPS è stato quindi obbligato a procedere alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    al personale collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto i requisiti anagrafici previsti e maturato 35 anni di servizio utile

    La disposizione estende i sei scatti biennali al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia raggiunto il requisito anagrafico e maturato almeno 35 anni di servizio utile; il beneficio non è soggetto a decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno.

  • art. 38 d.P.R. n. 1032/1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione al calcolo dell'indennità di buonuscita; la decisione riconosce la riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti sulla base del quadro normativo complessivo.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997

    Prevede l'attribuzione degli aumenti periodici anche al personale cessato dal servizio a richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua.

  • art. 1911 Codice dell'ordinamento militare

    Dispone che gli aumenti periodici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 siano considerati, tra l'altro, ai fini del trattamento di fine servizio e conferma l'applicabilità del beneficio al personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti previsti.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    Il termine per proporre l'eccezione di incompetenza territoriale è perentorio; la deduzione relativa alla sede staccata di Lecce, formulata tardivamente, è stata dichiarata inammissibile sotto tale profilo.

  • art. 47, comma 3, c.p.a.

    La ripartizione delle controversie tra il TAR con sede nel capoluogo e la sezione staccata non è questione di competenza e non è soggetta all'applicazione dell'art. 15 c.p.a.

Massime di principio

  • Il personale delle forze di polizia e militare collocato a riposo a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 quando abbia raggiunto il requisito anagrafico previsto e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • I sei scatti stipendiali spettanti al personale militare cessato dal servizio a domanda devono essere computati anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, oltre che nel trattamento pensionistico, in assenza di una previsione normativa espressa di esclusione.
  • Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è un termine decadenziale: il suo mancato rispetto non determina la perdita del diritto ai sei scatti, ma incide soltanto sulla tempistica del collocamento a riposo.
  • Ai fini della competenza territoriale sulle controversie relative alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, rileva la provincia di residenza del pensionato, secondo il criterio seguito dall'ente previdenziale per la gestione delle relative pratiche.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta nel termine perentorio previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a.; la tardiva deduzione non può essere esaminata.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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