Cassazione Civile, Ordinanza n. 17584/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia riguardava un'area di accesso a un immobile, che la parte attrice assumeva essere di proprietà comune tra i confinanti e rispetto alla quale chiedeva la rimozione di manufatti collocati dai convenuti. I convenuti si difendevano sostenendo, in via principale, che la domanda fosse infondata per difetto di prova rigorosa della proprietà comune, valorizzando anche alcuni dati catastali e lamentando l'omesso esame di elementi istruttori e documentali; in via subordinata, deducevano che una scrittura del 24 marzo 2000 avrebbe riconosciuto loro diritti sull'area; in ulteriore subordine, sostenevano di avere comunque acquistato la proprietà esclusiva per usucapione. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. per erronea prova della proprietà, violazione degli artt. 2697 e 2735 c.c. per mancata valutazione della scrittura del 24/3/2000, e violazione degli artt. 1158 e 1159-bis c.c. per omesso riconoscimento dell'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valorizzato i titoli di acquisto e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio nel qualificare l'area come comune, e che la censura dei ricorrenti mirasse in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito e delle prove, non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la scrittura del 24 marzo 2000 era stata esaminata e motivatamente ritenuta non decisiva, e che la domanda di usucapione era infondata poiché il comproprietario che invochi l'usucapione deve dimostrare non solo un uso esclusivo del bene, ma anche atti inequivoci di esclusione degli altri comproprietari e di possesso uti dominus. È stata quindi confermata la condanna alle spese e disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
richiamato come norma sulla rivendicazione, la cui prova richiede l'esame dei titoli di acquisto e non consente di sovvertire in cassazione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la censura è stata ritenuta diretta in sostanza a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 2735 c.c.
invocato per sostenere la rilevanza confessoria della scrittura del 24/3/2000, ma la Corte ha rilevato che il documento era stato esaminato e ritenuto non decisivo.
art. 1158 c.c.
richiamato sul presupposto dell'usucapione, ma ritenuto non integrato perché mancava la prova di un possesso esclusivo incompatibile con il compossesso.
art. 1159-bis c.c.
invocato dai ricorrenti in relazione all'usucapione, ma non ritenuto decisivo alla luce dell'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla Corte per escludere che una pretesa errata valutazione del materiale istruttorio possa essere trasformata in violazione di legge denunciabile in cassazione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
la Corte ha ribadito che, dopo la riforma del 2012, è censurabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
richiamato per la disciplina della doppia conforme, che limita la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
richiamato per affermare che l'inammissibilità può essere dichiarata quando il ricorso non si confronta utilmente con un consolidato orientamento di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di azione di rivendicazione, l'individuazione del bene controverso deve essere svolta anzitutto attraverso l'esame dei titoli di acquisto delle parti; la corrispondenza tra bene domandato e bene descritto nel titolo costituisce un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se il giudice di merito ha applicato correttamente i criteri ermeneutici e ha motivato in modo logicamente adeguato.
- La censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame di fatti, miri in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove è inammissibile in sede di legittimità.
- Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, restando esclusa ogni doglianza sulla sufficienza della motivazione, salvo i casi estremi di motivazione apparente o radicalmente incomprensibile.
- Il comproprietario che invochi l'usucapione del bene comune deve provare non solo un uso esclusivo del bene, ma anche comportamenti inequivoci di esclusione degli altri comproprietari, tali da manifestare un possesso uti dominus e non più uti condominus.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilmente prospettata per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
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