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Sentenza

Sentenza del 18/01/2022 n. 1404 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava l'avviso di classamento dell'area adibita a cava, iscritta nel Catasto urbano in categoria D/1 con rendita di Euro 20.216, contestando l'accatastamento urbano e sostenendo che i terreni dovessero restare nel Catasto terreni ex art. 18 R.D. 1572/1931 (esclusi dalla stima fondiaria). L'Ufficio, su segnalazione comunale ai sensi della L. n. 311/2004, art. 1, comma 336, aveva provveduto al classamento. Dopo il primo grado favorevole alla società e la conferma della CTR, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, errata interpretazione delle norme catastali e fiscali e l'illegittimità della decisione che avrebbe escluso l'accatastabilità urbana delle cave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati i motivi sostanziali: ha affermato che l'art. 18 R.D. 1572/1931 esclude le cave dalla stima fondiaria ma non ne vieta l'iscrizione in Catasto urbano quando l'area costituisce unità immobiliare con autonomia funzionale e reddituale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo sul merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente, confermando la legittimità del classamento in categoria D/1 e la conseguente qualificazione ai fini catastali e fiscali.

Norme richiamate

  • R.D. n. 1572 del 1931, art. 18

    "Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare"

    La norma esclude le cave dalla stima fondiaria (ossia dalla determinazione del reddito dominicale), ma non impedisce l'iscrizione catastale: l'esclusione riguarda solo l'operazione di stima, non l'accatastamento o l'individuazione dell'unità immobiliare.

  • L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336

    Consente all'Amministrazione di procedere ad accertamenti e revisioni dei classamenti catastali su segnalazione comunale; tuttavia non modifica il principio dell'art. 18 R.D. 1572/1931 né può supplire alla norma primaria circa la stima fondiaria.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 3-5

    Definisce l'accertamento degli immobili urbani per unità immobiliare e stabilisce che sono urbani i fabbricati e le costruzioni stabili; la nozione di unità immobiliare comprende anche aree che presentano autonomia funzionale e reddituale, giustificando l'accatastamento urbano di aree industriali/estrattive.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 (art. 1-2)

    "Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale"; "Il minimo modulo inventariale è l'unità immobiliare"

    Conferma che l'unità immobiliare è il modulo minimo e che l'area può essere inventariata se presenta autonomia funzionale e reddituale, supportando l'accatastabilità urbana delle cave configurate come UIU.

  • D.Lgs. n. 344 del 2003 (o 2002), art. 55, lett. b)

    Qualifica i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave e simili come redditi d'impresa, tassati sul reddito effettivamente prodotto e non sulla rendita catastale derivante da stima fondiaria.

  • Giurisprudenza e Corte costituzionale (richiami vari)

    "Il R.D. n. 1572 del 1931, art. 18, esclude le cave dalla stima fondiaria..." (richiami a ord. Corte costituzionale n. 285/2000 e a precedenti Cass.)

    La giurisprudenza conferma che l'iscrizione catastale di una cava non implica che la rendita fondiaria esprima la reale capacità reddituale dell'area; in molti casi la base imponibile per altre imposte deve essere determinata sul valore venale o sul reddito d'impresa effettivo.

Massime di principio

  • L'art. 18 R.D. 1572/1931 esclude le cave dalla stima fondiaria (reddito dominicale), ma non impedisce la loro iscrizione in Catasto urbano qualora l'area costituisca unità immobiliare con autonomia funzionale e reddituale.
  • Per accatastare un'area nel Catasto fabbricati/urbano occorre verificare l'esistenza di autonomia funzionale e reddituale (nozione di unità immobiliare): se presenti, l'accatastamento urbano è legittimo anche per aree estrattive.
  • La qualificazione catastale (urbano vs terreni) e la determinazione della base imponibile sono questioni distinte: l'esclusione dalla stima fondiaria non esclude la tassazione, che può richiedere valutazioni secondo il valore venale o il reddito d'impresa effettivamente prodotto.
  • Un precedente giudicato tra le stesse parti può vincolare sugli accertamenti di fatto, ma non scioglie le questioni di diritto: nuove interpretazioni normative o diversi accertamenti possono essere adottati secondo legge.
  • La L. n. 311/2004 (segnalazione comunale) legittima l'Ufficio a rivedere il classamento, ma non può assorbire o modificare le norme sostanziali del catasto (come l'art. 18 R.D. 1572/1931).
  • In caso di terreni ad attività estrattiva ma urbanisticamente suscettibili di edificazione (anche per fabbricati strumentali), la base imponibile ai fini patrimoniali può dover essere determinata sul valore venale anziché sulla rendita fondiaria.

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