Cassazione Penale, Sentenza n. 06161/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Messina che aveva sostituito la misura cautelare dell'obbligo di dimora con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con unico motivo la difesa ha dedotto vizi di motivazione, richiamando gli artt. 274, 275 e 125 cod. proc. pen., ossia contestando la motivazione del provvedimento di riesame in relazione ai presupposti e alla proporzionalità della misura.
La decisione
Il difensore ha trasmesso, il 28/10/2025, una comunicazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il G.I.P. di Patti, con provvedimento del 22/09/2025, ha revocato la misura dell'obbligo di presentazione, determinando la cessazione immediata degli obblighi. Il Sostituto Procuratore generale ha preso atto della rinuncia e ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come parametro per censurare la motivazione del provvedimento impugnato; la Corte non ha esaminato il merito del motivo per effetto della rinuncia e della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa nell'ambito della censura sulla motivazione e sul contemperamento dei presupposti della misura; non valutato nel merito dalla Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 125 cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa in relazione ai criteri di applicazione delle misure cautelari personali e alla loro motivazione; la Corte non si è pronunciata sul merito per la sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in presenza di rinuncia e sopravvenuta carenza di interesse: la rinuncia del ricorrente comporta l'impossibilità di procedere alla decisione di merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione, se intervenuta dopo la sopravvenuta perdita di interesse (ad es. per revoca della misura cautelare), determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; il giudice non entra nel merito.
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata o cessa prima della decisione di cassazione, il ricorrente perde l'interesse alla pronuncia e la via processuale è generalmente chiusa tramite dichiarazione di inammissibilità.
- La deduzione di vizi di motivazione (artt. 274, 275, 125 c.p.p.) richiede che il vizio sia attuale e che permanga l'interesse alla decisione; in assenza di interesse sopravvenuto, tali censure restano senza esame di merito.
- Prima di rinunciare a un ricorso, valutare se sussistono profili processuali o sostanziali ancora rilevanti (es. richieste di declaratoria o questioni pregiudiziali) che possano giustificare il proseguimento, perché la rinuncia impedisce la pronuncia di merito.
- La presa di posizione del pubblico ministero (o del Sostituto Procuratore generale) che chiede di dichiarare l'inammissibilità in presenza di rinuncia facilita la decisione della Corte ma non è vincolante: la regola sostanziale è la sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente.
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