Cassazione Civile, Ordinanza n. 21127/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria promosso da un coerede. Nel corso del processo, un convenuto aveva chiesto in via riconvenzionale la declaratoria di nullità parziale, per impossibilità dell’oggetto, di una convenzione matrimoniale con cui alcuni beni erano stati assoggettati al regime legale di comunione, nonché la riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima. Dopo che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di riduzione e, in separata ordinanza, aveva sospeso il giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa dell’esito del ricorso per cassazione pendente sulla validità della convenzione matrimoniale, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo il ricorrente, la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. presuppone la pendenza di un diverso processo nel quale sia invocata l’autorità della sentenza, mentre qui si trattava dello stesso processo, ancora pendente davanti al Tribunale, nel quale era stata già resa una sentenza non definitiva su una questione pregiudiziale interna. Il ricorrente ha quindi sostenuto che la sospensione fosse illegittima, essendo ammessa, in tale situazione, solo la sospensione su richiesta concorde delle parti ai sensi dell’art. 279, quarto comma, c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, ribadendo che l’art. 337, comma 2, c.p.c. presuppone la diversità tra processo pregiudicato e processo pregiudicante e non è applicabile quando la decisione pregiudiziale sia resa nello stesso processo, ancorché impugnata. In un caso di prosecuzione del giudizio dopo sentenza non definitiva, l’unica sospensione possibile è quella concordata dalle parti ai sensi dell’art. 279, quarto comma, c.p.c.; restano invece esclusi sia l’art. 295 c.p.c. sia l’art. 337, comma 2, c.p.c. Perciò l’ordinanza di sospensione è stata annullata e le parti sono state rimesse davanti al Tribunale di Catania per la prosecuzione del giudizio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 337, comma 2, c.p.c.
Presuppone che la sentenza la cui autorità è invocata provenga da un processo diverso; non può essere utilizzato per sospendere il giudizio quando la sentenza impugnata è resa nello stesso processo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge processuale dedotto contro l’ordinanza di sospensione.
art. 279, quarto comma, c.p.c.
Nel rapporto tra giudizio di impugnazione della sentenza parziale e prosecuzione del medesimo giudizio davanti al giudice che l’ha pronunciata, l’unica sospensione ammissibile è quella richiesta concordemente dalle parti.
art. 295 c.p.c.
È escluso, nel caso di sentenza non definitiva impugnata nello stesso processo, quale base per la sospensione del giudizio.
Massime di principio
- La sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. è applicabile solo quando l’autorità della sentenza sia invocata in un processo diverso da quello in cui si chiede la sospensione; se la sentenza pregiudiziale è stata resa nello stesso processo, il presupposto manca.
- Nel giudizio che prosegue dopo una sentenza non definitiva, la sospensione non può essere disposta né ai sensi dell’art. 295 c.p.c. né ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.; l’unica sospensione consentita è quella prevista dall’art. 279, quarto comma, c.p.c., su richiesta concorde delle parti.
- Una decisione resa in via definitiva in un giudizio ancora unico resta esposta agli effetti di un eventuale contrasto con la decisione resa sulla questione pregiudiziale interna, sicché la sospensione automatica o discrezionale del processo non è giustificata.
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