Cassazione Civile, Sentenza n. 29865/2020 del 30/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di €106.831,15 (pari al 90% dei tributi versati: IRPEG, ILOR e IVA) sulla base dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 che prevedeva per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 la definizione automatica delle posizioni fiscali degli anni 1990-1992: pagamento del 10% per chi non aveva pagato e rimborso del 90% per chi aveva già pagato. L'Ufficio aveva respinto l'istanza; il contribuente aveva vinto in appello. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo, fra l'altro, che il regime non poteva essere interpretato come diritto al rimborso per imprese e che la motivazione della CTR fosse carente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la questione di diritto principale: la disciplina di cui all'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, pur avendo natura favorevole ("ius superveniens"), non è applicabile alle imprese nella parte in cui comporta rimborso/prefierenze fiscali, in ragione della decisione della Commissione UE C(2015)5549 che ha giudicato la norma incompatibile con l'art. 108, par. 3, TFUE quale aiuto di Stato illegittimo. Tuttavia la Corte ha precisato che il giudice di merito deve valutare se, nella fattispecie concreta, il rimborso possa essere considerato compatibile con il diritto dell'Unione (es. rientro nei limiti del regime "de minimis" o in altri regimi approvati o come compensazione per calamità) e ha rimesso la causa alla CTR in diversa composizione perché verifichi la compatibilità del rimborso con la disciplina europea sugli aiuti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e il procedimento rinviato. L'accoglimento del motivo principale ha assorbito i restanti motivi.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2003, n. 289, art. 9, comma 17
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
La norma prevedeva la definizione automatica delle posizioni fiscali 1990-1992 con pagamento del 10% o rimborso del 90%; la Corte ha riconosciuto il suo carattere di "ius superveniens" favorevole ma ne ha limitato l'applicazione alle imprese in presenza di problematiche di compatibilità con il diritto UE
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
Norma nazionale posta in relazione con la decisione della Commissione: ai fini dell'applicabilità la legge e gli interventi successivi attenuano/adeguano l'applicazione del beneficio, specie rispetto ai redditi d'impresa
Decisione della Commissione UE C(2015) 5549 del 14/08/2015
Decisione n. C(2015) 5549 del 14 agosto 2015
La Commissione ha ritenuto la previsione normativa incompatibile con l'art. 108, par. 3, TFUE come aiuto di Stato: tale decisione impreziosisce l'argomentazione che impedisce l'applicazione del beneficio alle imprese salvo che non siano rispettate eccezioni comunitarie
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 108, par. 3
Norma di riferimento per il controllo degli aiuti di Stato: la Corte richiama che misure nazionali che configurino aiuti incompatibili con il mercato interno possono essere disapplicate
Regolamento CE n. 994/1998 del Consiglio (richiamato)
Regolamento CE n. 994/1998 (richiamato nel testo)
Richiamato come possibile quadro normativo di riferimento per la valutazione di alcune categorie di aiuti (compensazioni per calamità) cui le misure nazionali potrebbero essere conformate
Regole UE sugli aiuti "de minimis"
La Corte indica che il rimborso potrebbe essere compatibile se rientrante nel regime "de minimis" o in altro regime di aiuti approvato: spetta al giudice di merito verificare se i requisiti (soglia, cumulabilità, documentazione) sono soddisfatti e se il contribuente dimostra l'idoneità
Massime di principio
- Una norma nazionale che preveda benefici fiscali generalizzati può essere considerata aiuto di Stato se beneficia imprese in modo selettivo; se la Commissione UE la dichiara incompatibile, i giudici nazionali devono tenerne conto
- I benefici previsti da norme nazionali possono comunque essere applicati alle imprese solo se risultano compatibili con le regole UE sugli aiuti: tipicamente rientrano nelle eccezioni i regimi conformi al "de minimis" o regimi approvati/compensazioni per calamità debitamente misurate
- Spetta al giudice di merito accertare, nella singola fattispecie, se il rimborso o il beneficio richiesto rientrino nei parametri di compatibilità (limiti quantitativi, assenza di sovracompensazione, sede operativa nell'area colpita, prova del danno), e l'onere della prova è a carico del contribuente
- La qualificazione di "impresa" va data secondo il diritto dell'Unione (attività economica che offre beni o servizi sul mercato) e non solo secondo l'ordinamento interno: questa qualificazione condiziona l'applicabilità dei benefici
- Se la normativa nazionale è stata dichiarata incompatibile dall'Autorità europea, la decisione nazionale favorevole al contribuente può essere cassata e rinviata per verifiche di compatibilità con le regole UE
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