Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 562/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’attribuzione della Carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi o rivalutazione, condannando il Ministero ai conseguenti adempimenti. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva attivato la carta né adottato misure equivalenti. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o contestazioni. È stata inoltre proposta domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quale penalità di mora per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza del Tribunale ordinario era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provato l’inadempimento del Ministero anche alla luce dell’assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione e dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante l’emissione della Carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessato, operando quale organo ausiliario del giudice e non quale autorità amministrativa ordinaria. Il TAR ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendola sproporzionata e iniqua in rapporto al credito, considerando la complessità della gestione del contenzioso seriale e la natura della Carta, qualificata come incentivo alla crescita professionale e non come fonte di sostentamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La fattispecie dell’ottemperanza ricorre in relazione alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominando anche un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione, ma la misura non è dovuta quando risulti sproporzionata e iniqua rispetto al credito e alle concrete circostanze.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle Entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni deve decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso tale termine è proponibile l’azione esecutiva, compreso il giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato nella sentenza del giudice ordinario quale fondamento del riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia imposto a una pubblica amministrazione specifici adempimenti amministrativi.
  • Quando l’Amministrazione, a fronte della deduzione di mancata esecuzione del giudicato, non fornisce chiarimenti né prova dell’adempimento, il giudice può ritenere provato l’inadempimento sulla base dei principi sull’onere della prova gravante sul debitore quanto all’avvenuto adempimento.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo in copia conforme all’originale; non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva prevista dalla disciplina anteriore alla riforma dell’art. 475 c.p.c.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione e quale organo ausiliario del giudice, con il compito di adottare gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alla complessità oggettiva dell’esecuzione e alla natura del credito, risulti sproporzionata o iniqua.
  • Il commissario ad acta può adottare anche atti amministrativi non previamente esercitati dall’Amministrazione, purché tali atti siano direttamente funzionali all’attuazione del comando contenuto nel giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.