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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03387/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendente pubblico)

La controversia

La controversia riguarda l'inquadramento di un dipendente già in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato e transitato, a domanda, nel Corpo Forestale della Regione Siciliana. Il lavoratore aveva chiesto che il proprio inquadramento fosse ricondotto a una categoria superiore rispetto a quella assegnatagli al momento del transito, deducendo che la qualifica di provenienza e le mansioni svolte imponessero l'inserimento nella Categoria C5, o in subordine C1, con decorrenza dal luglio 2007. Il giudice di primo grado gli aveva dato ragione solo in parte, riconoscendo il diritto all'inquadramento in C5. La Corte d'appello aveva poi accolto l'impugnazione dell'amministrazione, ritenendo che per il passaggio dovesse applicarsi la disciplina vigente al momento in cui si era perfezionato il transito, e non quella sopravvenuta nel 2007. Con il ricorso per cassazione l'amministrazione ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie disposizioni regionali e del decreto presidenziale del 20 aprile 2007, sostenendo che il diritto al transito e il relativo inquadramento si sarebbero perfezionati solo con quel decreto, che conteneva una tabella di equiparazione idonea a confermare l'inquadramento in B2.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato un orientamento già espresso in precedenti ordinanze, secondo cui il personale del Corpo Forestale dello Stato che abbia chiesto il transito nei ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana va inquadrato sulla base della disciplina vigente quando si sono realizzate le condizioni per il passaggio, individuando il profilo professionale corrispondente secondo la normativa allora applicabile, e non sulla base della successiva L.R. n. 4/2007. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata, che si era conformata a tale principio nel ritenere corretta la verifica dell'inquadramento effettuata sulla normativa previgente e nell'escludere l'applicazione della disciplina sopravvenuta invocata dall'amministrazione. Il ricorso è stato rigettato; le spese di legittimità sono state compensate integralmente per la presenza di contrasto giurisprudenziale; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 7, L. n. 36/2004

    ha previsto la possibilità per il personale del Corpo forestale dello Stato di chiedere il transito, a domanda, nei ruoli regionali, demandando a un successivo provvedimento i criteri di disciplina dei trasferimenti

  • art. 13, D.P.R.S. n. 10/2001

    è stato richiamato come fonte dell'ordinamento vigente applicabile al personale regionale al momento rilevante, con equiparazione delle mansioni della ex quinta qualifica funzionale alle categorie C5 e C6 in rapporto ad anzianità e titolo di studio

  • art. 10, comma 9, L.R. Sicilia n. 9/2006

    ha autorizzato l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato nei posti vacanti del ruolo regionale, nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute, conservando lo stato giuridico ed economico acquisito

  • art. 4, comma 7, L.R. Sicilia n. 9/2006

    ha disposto che lo stato giuridico ed economico del personale inquadrato è disciplinato dalle norme del Corpo forestale regionale, con salvezza dello stato giuridico ed economico posseduto alla data dell'inquadramento

  • L.R. Sicilia n. 4/2007

    è stata considerata disciplina sopravvenuta e quindi non applicabile al perfezionamento dell'inquadramento del personale già transitato o in via di transito

  • d.P.R.S. 20 aprile 2007

    è stato invocato dal ricorrente come atto conclusivo della procedura di transito, ma la Corte ha escluso che potesse governare l'inquadramento in luogo della disciplina vigente al momento del passaggio

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento in camera di consiglio

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti decisioni conformi

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel transito del personale da un'amministrazione o corpo statale a un ordinamento regionale, l'inquadramento va determinato in base alla disciplina vigente quando si realizzano le condizioni normative del passaggio, non già in base a una disciplina sopravvenuta.
  • Se la legge regionale consente il passaggio e rinvia solo alla individuazione del profilo professionale corrispondente, tale corrispondenza deve essere ricostruita secondo i criteri e le classificazioni allora vigenti, valorizzando contenuto professionale, titolo di studio e anzianità ove previsti.
  • Le tabelle di equiparazione o gli atti attuativi successivi non possono essere utilizzati per modificare retroattivamente il criterio di inquadramento quando il passaggio sia già maturato alla stregua della normativa precedente.
  • Il ricorso per cassazione fondato su una disciplina sopravvenuta è infondato se la decisione impugnata ha correttamente applicato la normativa temporalmente pertinente al momento in cui il diritto al transito si è consolidato.
  • In caso di rigetto del ricorso, la Corte può compensare le spese quando risulti un contrasto giurisprudenziale rilevante sulle questioni decise; resta inoltre ferma la verifica sull'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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Come è indicizzato

MaterieRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile

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