Sentenza del 23/03/2017 n. 1291 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Redditi diversi - Plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili posseduti da non più di cinque anni - Inclusione dei terreni agricoli non edificabili - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che sono imponibili anche le plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni agricoli non edificabili posseduti da non più di cinque anni. La nozione civilistica di bene immobile comprende infatti sia i fabbricati sia il suolo; pertanto, la tassazione prevista dall'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR non è limitata ai soli fabbricati o ai terreni edificabili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'inclusione, tra i redditi diversi tassabili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, delle plusvalenze realizzate mediante la cessione onerosa di terreni agricoli non edificabili posseduti da non più di cinque anni. La contestazione si fondava sulla possibile esclusione di tali terreni dalla nozione di immobili rilevante ai fini fiscali.
Norme richiamate
Art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR
Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni
La disposizione comprende le plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di qualsiasi bene immobile posseduto da non più di cinque anni, inclusi i terreni agricoli non edificabili.
Art. 812 del Codice Civile
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio
La nozione di bene immobile comprende anche il suolo, indipendentemente dalla sua edificabilità; di conseguenza, vi rientrano anche i terreni agricoli non edificabili.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, la qualificazione come bene immobile non dipende dall'edificabilità del terreno.
- La vendita di un terreno agricolo non edificabile posseduto da non più di cinque anni può generare una plusvalenza imponibile come reddito diverso.
- Per stabilire l'assoggettamento a tassazione, occorre verificare principalmente la natura immobiliare del bene e il periodo di possesso, non la sua destinazione urbanistica.
- La nozione civilistica di bene immobile costituisce un riferimento interpretativo rilevante: il suolo è un bene immobile anche quando non può essere edificato.
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