Sentenza n. 79/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti (UNEP) presso il Tribunale di Foggia in relazione all’istanza di accesso agli atti formulata in data 20 agosto 2025; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere sull’istanza medesima, ordinando alla stessa di consentire l’accesso e di estrarre copia della documentazione richiesta entro un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e con la nomina, sin da ora, di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti presentata il 20 agosto 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti presso il Tribunale di Foggia, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti, la condanna dell'Amministrazione a provvedere, l'ordine di consentire l'accesso e l'estrazione di copia della documentazione entro trenta giorni, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Nel corso della discussione, il ricorrente ha dichiarato che, nelle more del giudizio, la pretesa ostensiva era stata soddisfatta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione aveva soddisfatto la pretesa di accesso nelle more del giudizio. Non è stata quindi pronunciata una decisione di merito sull'illegittimità del silenzio né è stato disposto l'ordine di ostensione o nominato il commissario ad acta. Le spese sono state compensate, in ragione del breve lasso di tempo decorso dalla presentazione dell'istanza e delle documentate difficoltà dell'Amministrazione nel reperimento del documento.
Massime di principio
- La soddisfazione integrale della pretesa di accesso agli atti nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, rendendo non necessaria una pronuncia sull'illegittimità del silenzio e sulle ulteriori misure richieste dal ricorrente.
- In presenza di un breve intervallo temporale tra la presentazione dell'istanza di accesso e l'adempimento dell'Amministrazione, accompagnato da difficoltà documentate nel reperimento degli atti, il giudice può compensare integralmente le spese del giudizio.
Come è indicizzato
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