Cassazione Penale, Sentenza n. 2875/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) per l'applicazione, senza motivazione circa la pericolosità sociale concreta e attuale, della misura di sicurezza della libertà vigilata di 3 anni ai sensi dell'art. 417 c.p. in relazione alla condanna per 416-bis e per la mancata considerazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p.; il ricorrente ha sottolineato che la mancata applicazione nella sentenza di primo grado era stata una scelta motivata e che i reati sono molto risalenti nel tempo, ragione per cui occorreva valutare la perdurante pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte della Corte territoriale, della sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (conseguenza automatica della condanna di particolare gravità) e ha precisato che su quella decisione il ricorrente non aveva fatto specifico motivo di gravame. Tuttavia ha annullato in parte l'ordinanza rispetto all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata perché la Corte di appello aveva omesso ogni motivazione sull'effettiva e attuale pericolosità sociale del condannato, avendo adottato un approccio automatico basato sulla presunzione di pericolosità derivante da 416-bis. La Cassazione, richiamando principi costituzionali e l'art. 31 l. n. 663/1986, ha affermato che anche l'art. 417 c.p. richiede un accertamento concreto della pericolosità (sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p.); perciò ha annullato in parte e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sulla misura di sicurezza, con piena libertà valutativa e rispetto dei criteri indicati.
Norme richiamate
art. 417 cod. pen.
Pur essendo formulato in modo perentorio ('deve intervenire sempre'), la Corte interpreta l'art. 417 come subordinato a un accertamento concreto e attuale della pericolosità sociale del condannato, valutato secondo gli elementi di cui all'art. 133 c.p., escludendo un'applicazione automatica della misura di sicurezza
art. 31 legge n. 663/1986
art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 663
Richiama l'obbligo di disporre misure di sicurezza solo dopo accertamento che l'autore sia persona socialmente pericolosa; la Corte lo usa per sostenere la necessità di un giudizio concreto e attuale di pericolosità
art. 133 cod. pen.
Indicativo degli elementi da prendere in considerazione per la valutazione della pericolosità sociale (personalità, condotte, recidiva, circostanze temporali, ecc.); la Cassazione ordina che la valutazione della misura di sicurezza si fondi su tali elementi
art. 203 cod. pen.
Principio generale secondo cui la pericolosità sociale deve essere accertata quando appare probabile la commissione di nuovi reati; la Corte lo richiama per giustificare la necessità di valutazione attuale della pericolosità
art. 29 cod. pen.
Fornisce limiti alla determinazione della pena; la Corte osserva che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici consegue di diritto in caso di pena superiore ai limiti dell'art. 29 e può essere applicata dal giudice dell'esecuzione senza ulteriore motivazione
art. 183 disp. att. cod. proc. pen.
art. 183 disp. att. c.p.p.
Attribuisce competenza al giudice dell'esecuzione per l'applicazione di sanzioni accessorie predeterminate nella natura e durata; la Corte lo evoca per giustificare che l'interdizione perpetua non richiede motivazione specifica
art. 204 cod. pen. (abrogato)
La sentenza ricorda che l'art. 204 era stato abrogato dall'art. 31 l. n. 663/1986, come segno della scelta legislativa di eliminare presunzioni automatiche di pericolosità
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norma procedurale invocata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione e violazione di legge nell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto fondati i rilievi in relazione alla mancanza di valutazione concreta della pericolosità
Massime di principio
- La mera previsione normativa perentoria di una misura di sicurezza (es. art. 417 c.p.) non esclude l'obbligo di accertare la pericolosità sociale attuale e concreta del condannato: il giudice deve motivare tale accertamento sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
- Le misure accessorie predeterminate nella natura e durata (es. interdizione perpetua per pene particolarmente gravi) possono essere applicate dal giudice dell'esecuzione anche in assenza di ampia motivazione, essendo effetto automatico della condanna, salvo doglianze specifiche del ricorrente
- Quando i reati sono particolarmente risalenti nel tempo o sussistono elementi che riducono l'attualità della pericolosità (ruolo marginale, breve durata dell'affiliazione, collaborazione, ecc.), il giudice deve valutare se la misura di sicurezza sia comunque necessaria e proporzionata
- L'omissione di una motivazione sul punto decisivo della pericolosità sociale è vizio rilevante che può determinare l'annullamento parziale del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio
- In sede di rinvio la nuova valutazione deve svolgersi con piena libertà di valutazione ma tenendo conto dei parametri costituzionali e degli elementi previsti dall'art. 133 c.p., motivando espressamente l'accertamento della pericolosità o la sua esclusione
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