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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35334/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell’Ufficio delle dogane, del rimborso del credito d’imposta sulle accise per gasolio commerciale richiesto da una società che esercisce trasporto pubblico locale con autobus originariamente immatricolati in categoria Euro 2 e successivamente dotati di filtri antiparticolato (FAP), che avevano consentito un diverso inquadramento ambientale ai fini delle emissioni di particolato. La società sosteneva che, ai fini dell’agevolazione prevista dalla legge di stabilità 2016 e poi trasfusa nel TUA, dovesse rilevare la categoria Euro risultante dopo l’installazione del FAP, non la classificazione originaria del veicolo, e deduceva inoltre il contrasto della normativa nazionale con la direttiva 2003/96/CE, chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione dell’art. 1, comma 645, L. 208/2015, dell’art. 24-ter d.lgs. 504/1995 e del DM Trasporti n. 39/2008, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente valorizzato l’omologazione originaria e non la categoria Euro acquisita dopo il FAP; 2) violazione dell’art. 7, paragrafi 2 e 3, direttiva 2003/96/CE e della normativa interna attuativa, perché la disciplina nazionale avrebbe illegittimamente ristretto la nozione di gasolio commerciale; la ricorrente chiedeva anche una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva negato il rimborso. Ha ritenuto che l’installazione del FAP non comporti una modifica della categoria del veicolo ai fini fiscali, ma solo un miglioramento delle emissioni di particolato, insufficiente a trasformare un veicolo originariamente Euro 2 in veicolo agevolabile. Ha inoltre escluso il contrasto tra la normativa italiana e la direttiva 2003/96/CE, affermando che quest’ultima non impone agli Stati membri di estendere indiscriminatamente l’aliquota ridotta a tutti i veicoli e lascia un margine di discrezionalità nella disciplina delle accise. Ne è conseguita anche la reiezione della richiesta di rinvio pregiudiziale, ritenuta superflua in assenza di dubbio interpretativo rilevante. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 645, L. 25 dicembre 2015, n. 208

    "non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore"

    L’agevolazione sul gasolio commerciale è esclusa per i veicoli Euro 2 o inferiori, e la successiva installazione di FAP non vale a mutare tale esclusione ai fini fiscali.

  • art. 24-ter d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    La disposizione, che disciplina il gasolio commerciale, è letta in continuità con l’art. 1, comma 645, L. 208/2015 e nel senso di non comprendere i veicoli Euro 2 o inferiori.

  • art. 5 del D.M. Trasporti 25 gennaio 2008, n. 39

    L’installazione del sistema di abbattimento del particolato determina un diverso inquadramento solo ai fini dell’inquinamento da massa di particolato, senza equiparazione piena alla categoria Euro superiore.

  • art. 7, paragrafi 2 e 3, direttiva 2003/96/CE

    La direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere aliquote differenziate e non impone l’estensione del beneficio a tutti i veicoli; non esiste una nozione comunitaria direttamente vincolante che impedisca la limitazione nazionale ai veicoli non Euro 2 o inferiori.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è escluso perché non sussiste un reale contrasto interpretativo tra diritto UE e diritto interno, essendo la disciplina nazionale compatibile con la direttiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha articolato i motivi come violazione di legge; la Corte li ha esaminati nel merito e li ha ritenuti infondati.

  • art. 14 preleggi

    Le agevolazioni fiscali, essendo norme eccezionali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali in materia di accise devono essere interpretate restrittivamente: non è consentito estenderne l’ambito applicativo per analogia o interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • L’installazione di un dispositivo antinquinamento successiva all’immatricolazione, che migliori solo un parametro emissivo, non muta automaticamente la categoria fiscale originaria del veicolo se la normativa di settore collega il beneficio alla classe omologativa del mezzo.
  • Quando una direttiva europea in materia di accise fissa livelli minimi armonizzati e lascia margini di discrezionalità agli Stati membri, la normativa nazionale può introdurre ulteriori requisiti o limitazioni al beneficio, purché resti entro i limiti del diritto UE.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario se la compatibilità tra diritto interno e diritto dell’Unione risulta già chiarita dalla giurisprudenza europea applicabile al caso concreto.
  • In tema di riparto dell’onere interpretativo, chi invoca un’agevolazione deve dimostrarne la piena riconducibilità alla fattispecie normativa, non potendo fare affidamento su un’equiparazione solo parziale o funzionale del bene o del veicolo.

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