Sentenza del 26/02/2018 n. 2160 - Comm. Trib. Prov. Catania
Impugnazione cumulativa - obbligo connessione - atti relativi a diverse imposte ed annualità - impugnazione inammissibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione cumulativa è stata ritenuta inammissibile, poiché il cumulo è consentito soltanto quando gli atti impositivi siano tra loro connessi e abbiano il medesimo oggetto. Ruoli riferiti a imposte diverse e ad annualità differenti non soddisfano, in via generale, tale requisito. Il ricorso, pertanto, non può essere esaminato unitariamente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato con un unico ricorso più ruoli relativi a imposte diverse e a differenti annualità d'imposta. La questione riguardava l'ammissibilità dell'impugnazione cumulativa e, in particolare, la sussistenza dell'obbligo di connessione tra gli atti impugnati.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sull'impugnazione cumulativa
L'impugnazione cumulativa è ammessa solo per atti impositivi tra loro connessi e con lo stesso oggetto.
Il contribuente può riunire più impugnazioni in un unico ricorso soltanto quando gli atti presentano una connessione oggettiva effettiva e riguardano sostanzialmente la medesima questione. La sola appartenenza degli atti allo stesso contribuente non è sufficiente.
Cassazione civile, Sezione tributaria, 27 maggio 2011, n. 11712
La pronuncia è richiamata come conforme al principio secondo cui il ricorso cumulativo non è ammissibile per atti relativi a imposte diverse e a differenti annualità, in assenza di una specifica connessione.
Massime di principio
- Un unico ricorso contro più atti fiscali è ammissibile solo se gli atti sono strettamente collegati e riguardano il medesimo oggetto o la stessa questione sostanziale.
- La diversità dell'imposta o dell'annualità può impedire il cumulo, soprattutto quando ogni atto richiede accertamenti e difese autonomi.
- Prima di proporre un ricorso cumulativo occorre verificare la connessione oggettiva tra gli atti, non soltanto l'identità delle parti o la comune origine dei ruoli.
- In caso di dubbia connessione, la soluzione più prudente è presentare ricorsi distinti, rispettando per ciascun atto il termine e i requisiti processuali applicabili.
- L'inammissibilità per difetto di connessione può impedire l'esame nel merito delle contestazioni contenute nel ricorso cumulativo.
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