Ordinanza n. 7345/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza di demolizione e ripristino del Comune di Rieti n. 8 del 18/12/2024, del rapporto edilizio del Comune di Rieti n. 19 del 9/9/2024, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, coordinato e connesso; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cinzia Luciani il 7 luglio 2025: dell’ordinanza di demolizione e ripristino del Comune di Rieti n. 2 del 4/6/2025 e del rapporto edilizio del Comune di Rieti n. 19 del 9/9/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino del corpo di fabbrica adibito a servizio igienico, nonché il rapporto edilizio presupposto
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 8 del 18 dicembre 2024 e, con motivi aggiunti, l’ordinanza n. 2 del 4 giugno 2025, sostitutiva della precedente, entrambe riferite a un corpo di fabbrica di circa 10,73 metri quadrati, con altezza variabile da 2,30 a 2,54 metri, posto sul lato est dell’abitazione. Il Comune ha qualificato l’intervento come ristrutturazione edilizia eseguita in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione sismica, applicando l’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 16 della l.r. Lazio n. 15/2008, sulla base del rapporto edilizio n. 19 del 9 settembre 2024. La ricorrente ha dedotto che il manufatto, già esistente anteriormente al 1967 come ripostiglio, sarebbe stato soltanto trasformato in bagno mediante la comunicazione di lavori di manutenzione straordinaria del 30 giugno 2011, relativa anche allo spostamento del bagno nell’attuale ripostiglio. Ha sostenuto che la preesistenza e la consistenza originaria del volume risultassero dalle fotografie storiche richiamate dal rapporto comunale e dalle immagini di Google Street View relative all’agosto 2011. Il Collegio ha rilevato che la documentazione acquisita non consente di stabilire con chiarezza quale fosse l’effettiva consistenza del corpo di fabbrica prima della comunicazione del 30 giugno 2011, circostanza decisiva per qualificare l’intervento e valutare la legittimità della demolizione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso, ritenendo necessario acquisire un accertamento tecnico sulla preesistenza e sulla consistenza del manufatto. Ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione affidata al Segretario generale della Provincia di Rieti, che dovrà avvalersi di personale tecnico competente. Il verificatore dovrà esaminare gli atti di causa, la documentazione pubblica disponibile e le eventuali aerofotogrammetrie, accertando se il corpo di fabbrica fosse già esistente alla data del 30 giugno 2011 e, in caso positivo, quale fosse la sua consistenza, oltre a ricostruire le trasformazioni intervenute nel tempo. Le operazioni dovranno svolgersi nel contraddittorio delle parti, con facoltà per ciascuna di farsi assistere da un tecnico di fiducia. È stato assegnato il termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per il deposito della relazione conclusiva. È stato disposto un anticipo di euro 1.000, oltre accessori, provvisoriamente a carico della ricorrente, con riserva di definitiva ripartizione delle spese all’esito del giudizio. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 20 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica quando l’accertamento di fatti rilevanti per la decisione richiede specifiche competenze tecniche.
art. 33 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
È la disposizione edilizia richiamata dal Comune per qualificare l’intervento come ristrutturazione edilizia eseguita in assenza del necessario permesso di costruire.
art. 16 l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 15
È la disposizione regionale posta dal Comune a fondamento della qualificazione dell’abuso edilizio e della conseguente ordinanza demolitoria.
art. 71, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il termine entro il quale il verificatore deve presentare l’istanza di liquidazione del compenso, a pena di decadenza.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un’ordinanza di demolizione dipende dalla preesistenza e dalla consistenza originaria di un manufatto, l’accertamento di tali elementi costituisce una questione di fatto decisiva per qualificare l’intervento edilizio e non può essere risolta in presenza di una documentazione non chiara o contraddittoria.
- Il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. quando la ricostruzione delle trasformazioni edilizie nel tempo richiede competenze tecnico-specialistiche e l’accertamento non può essere compiuto sulla sola base degli atti disponibili.
- La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, alle quali deve essere assicurata la facoltà di farsi assistere da tecnici di fiducia, e il verificatore può acquisire la documentazione rilevante presso le amministrazioni e gli altri uffici pubblici.
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