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Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - al giudicato di cui al decreto ingiuntivo n. 151/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, depositato in Cancelleria in data 29/08/2023;

Giustizia amministrativa202500214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del decreto ingiuntivo n. 151/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 151/2023, depositato il 29 agosto 2023 e munito di attestazione di esecutorietà del 20 giugno 2024. Nel corso del giudizio ha riferito che l’Azienda sanitaria, con determina del 15 settembre 2025, avrebbe disposto l’esecuzione del titolo e corrisposto la somma di euro 18.269,14, a fronte della maggiore somma ingiunta. Ha quindi chiesto un termine per consentire all’ente di trasmettere un prospetto analitico delle somme liquidate e della tassazione applicata, formulando in subordine istanza di nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato, da un lato, che tale memoria era stata depositata oltre i termini dimidiati applicabili al rito, in violazione dell’art. 73, comma 1, c.p.a.; dall’altro, che agli atti non risultava la prova della necessaria rinnovazione della notificazione del decreto ingiuntivo munito dell’attestazione di esecutorietà, secondo quanto previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né sull’ammissibilità del ricorso né sulla fondatezza della domanda di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire, anche ai fini della complessiva valutazione preliminare del ricorso, la prova della notificazione all’Azienda sanitaria del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 151/2023 corredato dall’attestazione di esecutorietà del 20 giugno 2024. Ha assegnato alla ricorrente il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare tale prova. Ogni decisione in rito e nel merito è stata riservata all’esito dell’adempimento istruttorio. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    violazione dei termini dimidiati, per il rito

    Il TAR ha rilevato il deposito tardivo della memoria della ricorrente rispetto ai termini dimidiati applicabili al rito dell’ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il TAR ha ritenuto necessaria la rinnovazione della notificazione del decreto ingiuntivo munito dell’attestazione di esecutorietà e ha richiesto la prova di tale notificazione all’amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione, la prova della notificazione all’amministrazione del titolo munito dell’attestazione di esecutorietà può essere necessaria ai fini della verifica dell’ammissibilità del ricorso.
  • Quando dagli atti non risulta la notificazione del titolo esecutivo munito dell’attestazione di esecutorietà, il giudice dell’ottemperanza può disporre un incombente istruttorio, assegnando alla parte ricorrente un termine perentorio per depositarne la prova e riservando ogni decisione in rito e nel merito.
  • Nel rito dell’ottemperanza, il deposito di memorie è soggetto ai termini dimidiati previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a.; una memoria depositata oltre tali termini è rilevata dal giudice come tardiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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