Sentenza del 30/01/2018 n. 415 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Redditi d'impresa - Elusione fiscale - Transfer pricing - Valore normale del prezzo - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore normale dei corrispettivi nelle operazioni di vendita tra imprese appartenenti a un gruppo multinazionale, ai fini del transfer pricing e della verifica di eventuali condotte elusive. In particolare, occorre stabilire quale criterio applicare tra quelli previsti dall'art. 9, comma 3, del d.P.R. 917/1986.
La decisione
La Suprema Corte ha affermato che il criterio prioritario consiste nel fare riferimento, ove possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi. Qualora tali elementi manchino o siano inattendibili, devono essere utilizzate le mercuriali e i listini delle camere di commercio o le tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Solo in via sussidiaria è possibile ricorrere al criterio del prezzo normalmente praticato per beni o servizi similari in condizioni di libera concorrenza, facendo riferimento al mercato nazionale del venditore, ossia al mercato italiano. Il testo non indica quale parte abbia formalmente proposto il ricorso né l'esito concreto in termini di accoglimento o rigetto, ma enuncia il principio di diritto applicabile.
Norme richiamate
Art. 9, comma 3, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Il valore normale è determinato, in via principale e in quanto possibile, con riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi; in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.
La norma impone una sequenza gerarchica dei criteri: prima i listini o le tariffe del fornitore, poi le mercuriali, i listini camerali e le tariffe professionali; soltanto in via residuale si può ricorrere al criterio comparativo del prezzo di mercato.
Art. 9, comma 3, prima parte, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Il valore normale è il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Nelle vendite infragruppo il riferimento al mercato deve essere inteso, in via sussidiaria, come riferito al mercato nazionale del venditore, cioè al mercato italiano, e non automaticamente al mercato estero o a un mercato internazionale indistinto.
Cassazione n. 24005/2013
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui i criteri dell'art. 9, comma 3, TUIR devono essere applicati secondo un ordine gerarchico e il mercato di riferimento, in via sussidiaria, è quello nazionale del venditore.
Massime di principio
- Nelle operazioni infragruppo il valore normale non può essere determinato liberamente scegliendo qualsiasi parametro di mercato: occorre rispettare l'ordine gerarchico previsto dall'art. 9, comma 3, TUIR.
- Il primo elemento da verificare è l'esistenza di listini o tariffe del fornitore; solo se assenti o inattendibili si può ricorrere a mercuriali, listini camerali o tariffe professionali.
- Il confronto con prezzi di mercato o di beni similari costituisce un criterio sussidiario e deve essere motivato sulla base di condizioni effettivamente comparabili.
- Quando si utilizza il criterio del mercato, il riferimento ordinario è il mercato nazionale del venditore, salvo adeguata giustificazione di un diverso mercato comparabile.
- L'Amministrazione finanziaria deve spiegare perché i criteri prioritari non siano applicabili o siano inattendibili; il contribuente, a sua volta, dovrebbe conservare listini, contratti, documentazione sui prezzi e elementi che dimostrino la comparabilità delle operazioni.
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