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Sentenza

Sentenza del 17/02/2020 n. 428 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - modifica della pretesa erariale in corso di giudizio - vittoria dell'ufficio - compensazione delle spese - è ragionevole.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio verteva sulla pretesa erariale contenuta in un avviso/accertamento. In corso di causa l'Ufficio ha modificato parzialmente la pretesa (riducendo/limitando l'importo o la portata dell'accertamento). Il ricorrente contestava la validità dell'accertamento originario e chiedeva l'annullamento o la riforma della pretesa.

La decisione

Il giudice ha riconosciuto, con pronuncia favorevole all'Ufficio, la pretesa nella forma o misura risultante dopo la modifica intervenuta in corso di causa. Tuttavia, perché la modifica in itinere e l'incostanza del comportamento dell'Amministrazione ne riducevano il grado di piena vittoria, il giudice ha ritenuto ragionevole disporre la compensazione delle spese processuali (ossia non condannare integralmente il perdente a rimborsare le spese della controparte). In sintesi: l'Ufficio è risultato vincente sulla pretesa modificata, ma non in termini da giustificare l'addebito integrale delle spese al ricorrente.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (ordinamento processuale tributario)

    Quadro normativo del processo tributario: il giudice può valutare la materia del contendere, le modifiche della domanda e la condotta processuale per decidere sulla regola della soccombenza e sull'eventuale compensazione delle spese.

  • Principi generali del processo (buona fede, correttezza, economia processuale e regole sulla soccombenza)

    Applicati per motivare la compensazione delle spese quando la decisione finale non comporta una netta vittoria dell'una o dell'altra parte, in particolare se la pubblica amministrazione ha modificato in itinere la pretesa o ha tenuto una condotta processuale incostante.

Massime di principio

  • La modifica in corso di giudizio della pretesa erariale da parte dell'Amministrazione limita la possibilità di considerarla pienamente vittoriosa ai fini della condanna alle spese: il giudice può disporre la compensazione quando la vittoria è parziale o derivante da una modifica intervenuta durante il processo.
  • La compensazione delle spese è ragionevole quando entrambe le parti hanno ottenuto risultati parziali o quando la condotta processuale (ad es. modifiche della pretesa, mosse difformi o tardive) rende eccessivo imporre integralmente le spese al soccombente.
  • Per ottenere la condanna integrale alle spese, la parte vincente deve dimostrare una vittoria piena e una condotta processuale coerente; il venir meno di tali condizioni favorisce decisioni di equità nella ripartizione delle spese.
  • Il contribuente può utilizzare la modifica della pretesa da parte dell'Ufficio come argomento per richiedere la compensazione delle spese o per ottenere condizioni più favorevoli nella decisione sulle spese processuali.
  • I giudici tributari valutano caso per caso: la mera modifica della pretesa non comporta automaticamente la compensazione, ma costituisce elemento rilevante nella valutazione complessiva della soccombenza e della correttezza della condotta processuale.

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