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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16971/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione di legge (richiamando gli artt. 316-ter e 322 c.p.) per la mancata statuizione, nella sentenza di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.), della confisca del profitto del reato consistente nell'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. La somma erogata descritta in sentenza era di euro 25.000,00; il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza per omissione della confisca obbligatoria prevista dalla normativa rilevante.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca del profitto. Ha disposto il rinvio al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo esame esclusivamente su quel punto. La Corte ha precisato che la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p. è obbligatoria anche senza sequestro preventivo e che il giudice deve determinare le somme o individuare i beni da assoggettare a confisca; ha inoltre rimesso al giudice di merito la valutazione della documentazione bancaria prodotta dalla difesa che attesta l'eventuale estinzione/restituzione del finanziamento in data successiva alla sentenza. Le altre statuizioni della sentenza di primo grado (tra cui l'applicazione della pena pecuniaria di euro 6.000) non sono state annullate nella parte qui trattata.

Norme richiamate

  • art. 316-ter c.p.

    Reato contestato (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); la condotta rientra tra le fattispecie per le quali può trovare applicazione la confisca obbligatoria prevista dall'art. 322-ter.

  • art. 322 c.p.

    La Procura aveva richiamato anche l'art. 322; la Corte si è concentrata però sull'art. 322-ter quale norma che dispone la confisca obbligatoria nei reati elencati.

  • art. 322-ter c.p.

    Norma centrale: stabilisce l'obbligo di confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei delitti indicati (articoli da 314 a 320). La Corte ha interpretato la norma nel senso che la confisca è obbligatoria anche se non preceduta da sequestro preventivo e che il giudice è tenuto a determinare le somme o individuare i beni da confiscare; se il profitto è costituito da denaro disponibile, può essere sottoposto a confisca diretta.

  • art. 444 c.p.p.

    Procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Pur trattandosi di sentenza ex art. 444, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso di cassazione limitatamente alle misure personali e patrimoniali non oggetto di accordo tra le parti.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Richiamato per chiarire i limiti dei riti alternativi: la Corte ha ritenuto che il ricorso per cassazione sia comunque ammissibile in relazione alle misure patrimoniali non concordate, richiamando giurisprudenza di legittimità che permette il controllo sulla confisca.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma processuale invocata per la cassazione: la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso ex art. 606 anche per sentenze di cui all'art. 444 quando siano in questione misure patrimoniali non oggetto di accordo.

  • articoli da 314 a 320 c.p.

    Elenco delle fattispecie per le quali l'art. 322-ter prevede la confisca obbligatoria; la fattispecie contestata (art. 316-ter) rientra in tale elenco.

Massime di principio

  • La confisca prevista dall'art. 322-ter c.p. è obbligatoria per i reati indicati (tra cui l'art. 316-ter) e il giudice deve espressamente pronunciarla: la mancata pronuncia può essere motivo di annullamento parziale e rinvio in Cassazione.
  • La confisca obbligatoria può essere disposta anche senza che sia stato previamente effettuato un sequestro preventivo; il giudice deve determinare l'ammontare delle somme o individuare i beni sottoposti a confisca.
  • Quando il profitto è costituito da denaro disponibile nella disponibilità dell'imputato, è possibile procedere alla confisca diretta di tali somme; solo in caso di impossibilità si procede alla confisca di beni di valore equivalente.
  • Nei giudizi di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) il controllo di legittimità in Cassazione è ammissibile con riguardo alle misure personali e patrimoniali che non risultino frutto di accordo tra le parti.
  • La prova documentale di una restituzione o estinzione successiva (es. documentazione bancaria) deve essere valutata dal giudice di merito sul punto della confisca e può influire sulla misura o sull'oggetto della confisca stessa.
  • La difesa dovrebbe produrre tempestivamente documentazione bancaria o altra prova di avvenuta restituzione per consentire al giudice di merito di valutare l'eventuale esclusione o riduzione dell'entità da confiscare.

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