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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34374/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 3 novembre 2021 sostenendo: 1) violazione di legge e motivazione apparente, percheé il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel ritenere la nuova istanza come mera reiterazione di una precedente, atteso che la società (Il Monte Prezioso) non aveva mai prima richiesto la restituzione dei beni e che dall'istanza sarebbero stati esclusi i beni spettanti a terzi (coimputato e beni in custodia a terzi); 2) errata applicazione dell'art. 676, comma 2, c.p.p., poiché l'ostacolo alla restituzione per una controversia sulla proprietà sussiste solo quando la controversia sia reale e concreta e permetta il confronto tra soggetti determinati; nel caso concreto, sostengono i ricorrenti, solo una minima parte dei beni è stata riconosciuta da terzi e per quelli non è stata avanzata istanza di restituzione, dunque la maggior parte dei beni non sarebbe realmente oggetto di contestazione di proprietà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i beni richiesti fossero gli stessi già oggetto della precedente istanza del 2 maggio 2019, con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rimesso la questione della proprietà al giudice civile ai sensi degli artt. 676, comma 2, e 263, comma 3, c.p.p. I ricorrenti non hanno fornito indicazioni concrete o riscontri tali da individuare quali beni sarebbero rimasti non contestati e quindi non assoggettati alla rimessione, così non contrapponendo efficacemente la conclusione del Tribunale. Inoltre la Corte ha ribadito l'orientamento maggioritario secondo cui il provvedimento di rimessione al giudice civile ha natura interlocutoria e non è impugnabile. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 676, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma consente al giudice dell'esecuzione, quando sussiste una controversia sulla proprietà, di rimettere la questione al giudice civile; tale provvedimento ha natura interlocutoria e non è idoneo a deciderne il merito in sede penale, perciò non è impugnabile.

  • art. 263, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di rimessione al giudice civile per questioni relative ai beni sequestrati; nella prassi combinata con l'art. 676 cod. proc. pen. giustifica la rimessione della controversia proprietaria al civile.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Stabilisce conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, ivi compresa la condanna alle spese processuali e la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie quando l'inammissibilità dipende da colpa dei ricorrenti.

  • art. 50, cod. proc. pen.

    Richiamato in giurisprudenza per affermare che l'omessa instaurazione del processo civile nel termine previsto non pregiudica i diritti delle parti in sede civile e non obbliga il giudice civile a decidere in favore di una delle parti; la rimessione non presuppone che la lite civile sia già instaurata.

Massime di principio

  • Se sui beni sequestrati esiste una controversia sulla proprietà, il giudice dell'esecuzione può rimettere la questione al giudice civile e non concedere la restituzione in sede penale.
  • Il provvedimento di rimessione al giudice civile ha natura interlocutoria e, secondo la giurisprudenza prevalente, non è impugnabile davanti alla Cassazione.
  • Una nuova istanza di restituzione sarà inammissibile se nulla di nuovo viene prodotto e la questione è già stata rimessa al giudice civile con precedente provvedimento; i ricorrenti devono specificare chiaramente e documentare quali beni non sono oggetto di controversia per poter ottenere un riesame.
  • In situazioni analoghe è opportuno, prima di proporre nuovamente istanze in sede penale o ricorsi in Cassazione, instaurare o aver instaurato il giudizio civile di accertamento della proprietà ovvero produrre elementi probatori idonei a dimostrare l'assenza di conflitto proprietario sui singoli beni reclamati.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili o reiterativi può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per colpa; pertanto valutare la fondatezza e la novità dell'istanza prima di procedere.

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