Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3357/2026 - Roma, Sezione 5

per l’annullamento - della graduatoria definitiva del 3 marzo 2026, ottenuta all'esito della procedura selettiva per n. 100 progressioni nel profilo "nell'area degli Istruttori, ex categoria C, posizione economica C1" (Doc. 1); - della determinazione amministrativa n. -OMISSIS-del 30 dicembre 2025 che ha approvato la graduatoria originaria; - delle modalità di svolgimento della procedura selettiva, dei criteri utilizzati, nonché, dei verbali redatti nelle diverse sedute della Commissione esaminatrice della procedura selettiva tra Aree ai sensi dell'art. 13, cc. 6, 7 e 8, del C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019-2021, indetta con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 30 luglio 2025, riservata al personale a tempo indeterminato non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio per la copertura complessiva di n. 100 unità di personale da inquadrare nell'area degli Istruttori, ex categoria C, posizione economica C1; - della mancata predeterminazione e verbalizzazione di criteri analitici e indicatori specifici da parte della commissione esaminatrice; - della griglia recante i punteggi riportati dalla candidata ricorrente che non riportano criteri dettagliati e motivazione adeguata; - delle schede di valutazione della sig.ra -OMISSIS- elaborate dalla Commissione esaminatrice che non riportano criteri dettagliati e motivazione adeguata; - nonché di eventuali altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.

Giustizia amministrativa202606170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura selettiva per 100 progressioni nell’area degli Istruttori, inclusi la graduatoria originaria, i criteri e i verbali della commissione esaminatrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva del 3 marzo 2026, la determinazione di approvazione della graduatoria originaria, le modalità di svolgimento della procedura selettiva riservata al personale non dirigenziale a tempo indeterminato della Giunta regionale del Lazio, i criteri utilizzati e i verbali della commissione esaminatrice. Ha inoltre contestato la mancata predeterminazione e verbalizzazione di criteri analitici e indicatori specifici, nonché l’insufficiente dettaglio e motivazione della griglia dei punteggi e delle schede di valutazione riferite alla candidata. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, prospettando un pregiudizio patrimoniale. Il TAR ha dichiarato di riservare al merito l’esame degli eventuali profili di irricevibilità e ha concentrato la decisione cautelare sul requisito del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur rinviando al giudizio di merito l’eventuale esame dei profili di irricevibilità, ha ritenuto assorbente l’insussistenza del periculum in mora, anche alla luce della graduatoria finale redatta dall’Amministrazione e successivamente rettificata. Il pregiudizio patrimoniale allegato non è stato ritenuto assistito dai requisiti di gravità e irreparabilità necessari per la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato

    La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; nel caso concreto la domanda è stata respinta per l’insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL Funzioni Locali 2019-2021

    procedura selettiva tra Aree

    Costituisce il riferimento contrattuale della procedura selettiva per la progressione tra aree, senza che l’ordinanza ne esamini nel merito la corretta applicazione.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di una graduatoria o di altri atti di una procedura selettiva presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; il solo pregiudizio patrimoniale, se non assistito da tali requisiti, non è sufficiente.
  • In sede cautelare il giudice può rinviare al merito l’esame di eventuali profili di irricevibilità quando l’insussistenza del periculum in mora è di per sé assorbente ai fini del rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.