Sentenza n. 4023/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione n. 1447 del 3.8.2022 avente ad oggetto “Servizio di Igiene urbana Città di Caserta – Ditta Eco Car s.r.l. – aggiornamento canoni periodo da novembre 2017 a dicembre 2020” e dei connessi atti presupposti, istruttori, conseguenti e di quelli lesivi menzionati nel presente atto, nonché per il riconoscimento del diritto alla revisione prezzi e per la condanna del Comune al pagamento della stessa in misura legittima con la quantificazione del dovuto in applicazione dei corretti parametri ed indici di riferimento ed emendati dagli errori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di aggiornamento dei canoni e quantificazione della revisione prezzi per il periodo novembre 2017-dicembre 2020 e per il periodo successivo fino al 15 marzo 2021
Esito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa affidataria del servizio di raccolta rifiuti ha impugnato la determinazione con cui il Comune aveva quantificato il saldo della revisione prezzi, deducendo: quanto al periodo febbraio 2013-dicembre 2017, l'omessa contabilizzazione e corresponsione di somme che sarebbero già risultate dovute in base alle precedenti determinazioni; quanto al periodo gennaio 2018-15 marzo 2021, l'erronea quantificazione del compenso revisionale, per l'utilizzo di coefficienti FOI ritenuti non corretti, per errori di calcolo e per l'imputazione non adeguatamente distinta degli acconti corrisposti; quanto agli interessi, l'applicazione del solo tasso legale anziché degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002. La ricorrente ha prodotto una perizia di parte e, nel corso del giudizio, ha dichiarato cessata la materia del contendere per il primo periodo, essendo intervenuti un accordo transattivo e il pagamento delle somme concordate.
La decisione
Il TAR ha confermato la propria giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla revisione prezzi negli appalti pubblici di servizi, comprendente sia l'an sia il quantum della pretesa. Ha dichiarato cessata la materia del contendere per le pretese relative al periodo febbraio 2013-dicembre 2017, in ragione dell'accordo transattivo e del pagamento intervenuti. Per il periodo gennaio 2018-15 marzo 2021 ha accolto la domanda impugnatoria e annullato la determinazione, rilevando che il Comune, pur avendo utilizzato l'indice FOI quale parametro di aggiornamento, non aveva adeguatamente esplicitato i mesi di riferimento, il metodo di calcolo e il percorso istruttorio seguito. I coefficienti applicati per il 2019, 2020 e 2021, rispettivamente 1,003, 0,996 e 1,004, risultavano divergenti dai coefficienti ricavabili dai dati Istat ufficiali, indicati in 1,007, 1,005 e 1,002. Il Collegio ha inoltre riscontrato una non chiara imputazione temporale degli acconti, con conseguente difetto di tracciabilità del dato contabile. La determinazione è stata quindi ritenuta viziata da difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed errore nei presupposti tecnici. Il Comune dovrà rinnovare l'istruttoria e adottare una nuova determinazione applicando correttamente i coefficienti FOI e ricostruendo puntualmente gli acconti e la loro incidenza sul saldo. È stata invece respinta la richiesta di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, poiché prima della nuova determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della scadenza legale o convenzionale per il pagamento non matura il presupposto per tali interessi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 115 d.lgs. 163/2006
La revisione prezzi negli appalti pubblici di servizi deve essere determinata sulla base di un'istruttoria della stazione appaltante; in assenza dei dati specifici Istat sui beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni, può essere utilizzato l'indice FOI quale parametro generale di aggiornamento.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende le controversie in materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici, sia relative all'an sia relative al quantum.
d.lgs. 231/2002
Gli interessi moratori per le transazioni commerciali non sono applicabili prima della nuova determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale e della scadenza legale o convenzionale per il pagamento.
art. 7 del capitolato speciale d'appalto
La previsione contrattuale relativa alla commisurazione degli interessi al tasso legale non è stata dichiarata nulla, poiché la domanda di applicazione degli interessi moratori è stata respinta per l'assenza di una determinazione definitiva del compenso e della relativa scadenza.
Massime di principio
- Le controversie sulla revisione dei prezzi negli appalti pubblici di servizi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia quando riguardano l'an della pretesa sia quando riguardano la quantificazione del compenso.
- In assenza di specifici dati Istat relativi ai beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni, l'indice FOI può essere utilizzato quale parametro generale per la revisione dei prezzi, ma la stazione appaltante deve comunque svolgere e rendere verificabile una specifica istruttoria tecnico-contabile.
- La determinazione della revisione prezzi è illegittima quando si limita a riportare coefficienti numerici senza indicare i mesi Istat di riferimento, il metodo di calcolo e il percorso logico che conduce al risultato, impedendo il controllo sulla correttezza della quantificazione.
- Quando la revisione del canone è calcolata con un meccanismo progressivo, l'erronea individuazione dei coefficienti annuali può incidere strutturalmente anche sui periodi successivi; la stazione appaltante deve quindi utilizzare coefficienti corretti e omogenei, riferiti ai medesimi mesi degli anni posti a confronto.
- La quantificazione del saldo revisionale deve consentire la puntuale ricostruzione temporale degli acconti già corrisposti e della loro imputazione alle singole annualità; l'imputazione cumulativa e non tracciabile degli acconti integra un vizio dell'istruttoria e della motivazione.
- Gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 non possono essere riconosciuti prima della nuova determinazione amministrativa sulla spettanza e sull'ammontare del compenso revisionale e della successiva scadenza legale o convenzionale per il pagamento.
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