Sentenza del 15/07/2016 n. 6262 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Cartella di pagamento - Notifica - Termini - Prescrizione e decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cartella notificata oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione deve essere annullata, poiché emessa o notificata oltre il termine previsto dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tempestività della notificazione di una cartella emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. Il termine applicabile è quello stabilito dall'art. 25, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973: la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'estinzione del diritto dell'Amministrazione alla riscossione, indicata nella massima come prescrizione.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Controllo delle dichiarazioni
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, a seguito del quale può essere emessa la cartella di pagamento oggetto della controversia.
Art. 25, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Per le cartelle derivanti da controlli ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, il termine ultimo di notificazione è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il mancato rispetto del termine impedisce la riscossione e comporta l'annullamento della cartella.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di una cartella derivante da controllo automatizzato, occorre individuare l'anno di presentazione della dichiarazione e aggiungere tre anni: la scadenza è il 31 dicembre del terzo anno successivo.
- La data rilevante è quella entro cui la cartella deve essere notificata, non semplicemente quella in cui viene formata o affidata all'agente della riscossione.
- Una notifica effettuata oltre il termine previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 rende contestabile la cartella e può comportarne l'annullamento.
- La disciplina dei termini può variare in base al tipo di controllo o al titolo della pretesa fiscale; pertanto, il termine triennale non deve essere applicato automaticamente a cartelle fondate su accertamenti diversi dal controllo ex art. 36-bis.
- In caso di contestazione, è essenziale confrontare l'anno di presentazione della dichiarazione con la data di perfezionamento della notifica e verificare l'eventuale presenza di norme speciali o proroghe.
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