Sentenza n. 230/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto n. 240 del 23.7.2024 (notificato con pec del 27.8.2024), con il quale il Direttore Generale della Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha statuito la conclusione della Conferenza di servizi ex art. 14 ter L. n. 241/1990 e la conclusione con esito negativo del procedimento ex art. 27 D.Lg.vo n. 152/2006, attivato dalla Nausicaa S.r.l. con l’istanza dell’8/14.4.2021 di VIA (rectius di Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA) ex art. 27 D.Lg.co n. 152/2006, comprendente l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, l’autorizzazione culturale ex art. 21 D.Lg.vo n. 42/2006, l’autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923 ed il parere di compatibilità con il Piano di Assetto Idrogeologico), per la realizzazione nel Comune di Montemilone di impianto eolico, composto da 11 aerogeneratori di 6,6 MW, aventi un’altezza fino al mozzo di 122,5 m. ed il diametro del rotore di 155 m., pari ad una potenza complessiva di 72,6 MW;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale conclusivo della Conferenza di servizi e del procedimento di Provvedimento Unico in materia Ambientale, con esito negativo, relativo alla realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Montemilone
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto conclusivo del procedimento ex art. 27, comma 8, quinto periodo, d.lgs. n. 152/2006, deducendo l’illegittimità derivata e autonoma dell’atto. Ha contestato, tra l’altro, il difetto di motivazione, poiché il decreto si limitava a recepire il precedente giudizio negativo di compatibilità ambientale e i relativi pareri; la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per mancato preavviso di rigetto; la violazione del principio del dissenso costruttivo; il difetto di istruttoria e di motivazione dei pareri ambientale e paesaggistico, con riguardo alla localizzazione in area non vincolata, alla valutazione degli impatti cumulativi, alla visibilità dell’impianto, agli effetti sul patrimonio culturale e archeologico, agli studi avifaunistici e al piano delle terre e rocce da scavo; nonché la violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento. Le amministrazioni resistenti e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità delle censure già dedotte nel precedente giudizio, per violazione del ne bis in idem, e l’inammissibilità del ricorso perché il decreto sarebbe stato meramente conseguenziale e confermativo degli atti già impugnati. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10363/2025, ha riformato la precedente sentenza del TAR e annullato il giudizio negativo di compatibilità ambientale, nonché i pareri presupposti.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Ha ritenuto ammissibile la reiterazione, nel giudizio contro il provvedimento conclusivo, delle censure riferite agli atti endoprocedimentali presupposti. Ha inoltre riconosciuto al decreto impugnato autonoma portata lesiva, in quanto provvedimento conclusivo del procedimento ex art. 27, comma 8, quinto periodo, d.lgs. n. 152/2006, e non mero atto conseguenziale o confermativo. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Consiglio di Stato aveva annullato il giudizio negativo di compatibilità ambientale e i pareri presupposti sui quali il decreto era motivato per relationem. Venuto meno il fondamento giuridico e motivazionale dell’esito negativo, è stato annullato anche il successivo decreto conclusivo. Le spese sono state compensate, con condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27, comma 8, d.lgs. n. 152/2006
Il decreto conclusivo del procedimento di Provvedimento Unico in materia Ambientale costituisce un autonomo provvedimento lesivo, impugnabile anche quando recepisca un precedente giudizio negativo di compatibilità ambientale.
art. 25 d.lgs. n. 152/2006
Il giudizio di compatibilità ambientale, adottato di concerto dai competenti Ministeri, costituisce l’atto presupposto del successivo provvedimento conclusivo del procedimento.
art. 3, comma 3, l. n. 241/1990
La motivazione per relationem è ammissibile, ma l’annullamento degli atti richiamati priva il provvedimento successivo del suo fondamento motivazionale.
art. 14-ter l. n. 241/1990
La conclusione della Conferenza di servizi rileva quale segmento del procedimento, ma il provvedimento conclusivo conserva autonoma portata lesiva.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Il giudizio può essere sospeso quando la definizione di altro processo sia potenzialmente decisiva per la controversia.
Massime di principio
- Il provvedimento conclusivo di un procedimento amministrativo complesso conserva autonoma portata lesiva e può essere impugnato anche se recepisce o richiama atti presupposti già contestati in un precedente giudizio.
- Nel giudizio contro il provvedimento conclusivo, il ricorrente può riproporre le censure rivolte agli atti endoprocedimentali presupposti, senza che ciò integri violazione del ne bis in idem, quando il nuovo atto costituisca l’esito finale e lesivo del procedimento.
- Quando un provvedimento è motivato per relationem mediante il richiamo a pareri o atti presupposti, l’annullamento giudiziale di tali atti determina il venir meno del fondamento motivazionale del provvedimento consequenziale, che deve essere a sua volta annullato.
- L’annullamento dell’atto presupposto impone l’annullamento dell’atto conclusivo che ne recepisca integralmente l’esito negativo, qualora non residui una motivazione autonoma idonea a sorreggere il dispositivo.
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