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Sentenza

Sentenza n. 7160/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa adozione delle più idonee misure cautelari - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250039272, rilasciato dal Consolato generale d'Italia a Istanbul in data 31 gennaio 2026 e notificato personalmente in data 3 febbraio 2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti; e per la condanna del Consolato generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a.;

Giustizia amministrativa202603148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio richiesto per immatricolarsi al corso di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna. Ha dedotto la violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 44-bis del d.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 850/2011, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Il Consolato aveva ritenuto insufficienti i mezzi economici della richiedente e dei genitori, valorizzando il deposito personale di circa 12.000 euro, i redditi genitoriali ritenuti esigui, i saldi bancari e l’importo delle tasse universitarie. La ricorrente ha sostenuto che il proprio deposito superava la soglia prevista dalla Tabella A della direttiva del Ministro dell’interno del 1° marzo 2000; che i genitori disponevano di ulteriori redditi e risorse, tra cui compensi per ore di insegnamento aggiuntive, un investimento previdenziale e altre disponibilità; che poteva essere indicato anche uno zio quale ulteriore sponsor; che era risultata idonea a una borsa di studio regionale, con esonero dalle tasse, rimborso della tassa regionale e contributo per il vitto; e che le spese per l’alloggio erano già state sostenute. Il Ministero ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per asserita nullità della procura speciale non munita di apostille.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la procura era stata rilasciata mediante atto pubblico formato da un notaio turco e debitamente apostillato ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Nel merito, ha accolto il ricorso nei limiti dell’annullamento, ravvisando un deficit istruttorio e motivazionale. Il diniego non aveva adeguatamente considerato il deposito personale superiore alla soglia prevista dalla Tabella A della direttiva del 1° marzo 2000, né aveva spiegato puntualmente perché tutti i redditi e le disponibilità dichiarati dai genitori fossero privi di rilevanza. Il mero dato dei saldi bancari non era sufficiente, senza ulteriori approfondimenti, a escludere l’effettività e la continuità delle risorse. L’Amministrazione avrebbe inoltre dovuto considerare l’esonero dalle tasse universitarie, il rimborso della tassa regionale, il contributo per il vitto e le spese di alloggio già sostenute, elementi indicativi della solvibilità della richiedente. La verifica dei mezzi economici doveva essere rapportata alla durata annuale del visto, non all’intera durata sessennale del corso, spettando alla Questura la valutazione delle successive richieste di permesso di soggiorno. Il TAR ha quindi annullato il diniego e ordinato al Ministero di riesaminare l’istanza entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nel rispetto del vincolo conformativo. Ha invece respinto allo stato la domanda di condanna al rilascio del visto, poiché l’annullamento derivava dalla necessità di una nuova istruttoria e di una riedizione del potere. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base normativa dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno per motivi di studio.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato quale fondamento della richiesta del visto di ingresso per motivi di studio.

  • art. 44-bis d.P.R. n. 394/1999

    È richiamato quale disciplina attuativa in materia di ingresso e soggiorno per motivi di studio.

  • art. 4, comma 2, decreto interministeriale n. 850/2011

    È richiamato insieme all’Allegato A quale parametro per la verifica dei mezzi economici necessari al rilascio del visto per studio.

  • punto 15 dell’Allegato A al decreto interministeriale n. 850/2011

    Individua, secondo quanto prospettato nel giudizio, i requisiti documentali ed economici rilevanti per il visto per motivi di studio.

  • Tabella A della direttiva del Ministro dell’interno del 1° marzo 2000

    La soglia economica prevista costituisce un parametro che il Consolato deve considerare nella valutazione della disponibilità dei mezzi di sostentamento.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente per ottenere la condanna al rilascio del provvedimento richiesto.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Ha impedito, allo stato, l’adozione dell’ordine diretto di rilascio del visto, essendo necessaria la riedizione del potere amministrativo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    È stata ritenuta applicabile alla procura speciale formata da notaio straniero e apostillata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto per motivi di studio, la valutazione dei mezzi economici deve essere effettiva, completa e coerentemente motivata, considerando tutte le disponibilità documentate della richiedente e degli eventuali garanti o sponsor.
  • La disponibilità di una somma personale superiore alla soglia economica prevista dalla disciplina applicabile non impone automaticamente il rilascio del visto, ma costituisce un elemento rilevante che l’Amministrazione non può omettere o svalutare senza una motivazione specifica e ulteriori verifiche istruttorie.
  • Il mero dato di saldi bancari modesti o negativi non consente, da solo, di escludere la rilevanza dei redditi dichiarati dai familiari garanti, se l’Amministrazione non approfondisce l’effettività, la continuità dei ricavi e l’andamento delle spese familiari.
  • Nella verifica dei mezzi di sostentamento per un visto nazionale per studio, devono essere considerate le esenzioni o riduzioni delle tasse universitarie, le borse di studio, i contributi per vitto e alloggio e le spese già sostenute, quando risultino documentati.
  • La verifica economica relativa al visto per motivi di studio deve essere rapportata all’orizzonte temporale annuale del visto, non all’intera durata pluriennale del corso universitario; per gli anni successivi rileva la procedura di rinnovo del titolo di soggiorno.
  • Quando l’annullamento del diniego dipende da un deficit istruttorio che impone una nuova valutazione amministrativa, il giudice può ordinare il riesame entro un termine definito, ma non può disporre direttamente il rilascio del visto in assenza di un potere amministrativo integralmente vincolato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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