Cassazione Penale, Sentenza n. 35685/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Verona per i reati di cui all'art. 588, comma 2 cod. pen. e in relazione a un omicidio. Sikanderjeet deduce carenza e illogicita della motivazione sulla gravita indiziaria denunciando che l'accertamento si fonda prevalentemente su una intercettazione ambientale e sulla segnalazione di un terzo (detto Bunty) che avrebbe indicato il ricorrente; contesta l'affidabilita delle fonti, la mancata chiamata in reita da parte del testimone Sukhpreet Nijar e le incongruenze rispetto ad elementi come abbigliamento e celle telefoniche. Harjang contesta la motivazione ritenuta contraddittoria per aver negato un ruolo apicale, riconosciuto elementi collaborativi e tuttavia confermato la custodia, e lamenta la mancata valutazione di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con controlli speciali (art. 275 bis). Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilita del ricorso di Sikanderjeet e il rigetto del ricorso di Harjang.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Sikanderjeet perche le doglianze relative alla valutazione delle prove non erano state devolute al Tribunale del riesame (mancata allegazione di memorie o verbalizzazione delle argomentazioni in sede di riesame). Ha altresi ritenuto manifestamente infondato il ricorso di Harjang e ha confermato la motivazione del Tribunale ritenuta coerente e non viziata: la captazione ambientale e altre risultanze intercettative sono state ritenute idonee a integrare gravita indiziaria, il rischio di recidiva e la gravita del fatto hanno giustificato la custodia cautelare ed escludevano l'adeguatezza degli arresti domiciliari. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende; e disposto l'invio della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 94 dd.aa.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata come parametro di deduzione del motivo di ricorso per carenza o illogicita della motivazione; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria quando la critica non era stata previamente devoluta al giudice del riesame
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso di Harjang per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte verifica la presenza o meno di vizi manifesti della motivazione
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sull'attivita istruttoria e sulle fonti di prova; i ricorrenti contestavano la valutazione delle intercettazioni foniche quale elemento di gravita indiziaria
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiesto come criterio di verifica dell'affidabilita di una chiamata in reita; la Corte osserva che pur trattandosi di tale forma di dichiarazione, nel caso la captazione poteva integrare gravita indiziaria se interpretata in modo coerente
art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze cautelari; il tribunale aveva escluso questo specifico presupposto ma aveva comunque ritenuto sussistente il rischio di recidiva, idoneo a giustificare la custodia
art. 275 e art. 275 bis cod. proc. pen.
Norme sulle misure meno afflittive e sui controlli speciali agli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'esclusione di tale misura in ragione dell'elevato rischio di recidiva e della possibilita di proseguimento dell'attivita delittuosa anche da condizione domiciliare
art. 309, commi 8 e 9, cod. proc. pen.
Regolano il procedimento di riesame e l'udienza camerale; la decisione sottolinea l'onere difensivo di specificare le doglianze al Tribunale del riesame per poterle poi impugnare in cassazione
art. 311 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi del ricorso in sede di riesame; la Corte considera come reiterative e inammissibili le doglianze gia formulate e valutate dal Tribunale
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che regola le spese processuali; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese per la declaratoria di inammissibilita
art. 94, comma 1 ter e comma 1 bis, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Previsioni relative agli adempimenti in carcere e alla comunicazione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha ordinato la trasmissione della copia del provvedimento
art. 588, comma 2, cod. pen.
Norma del codice penale che disciplina il reato ascritto (lesioni con circostanze aggravanti); indicata come il capo di imputazione oggetto delle misure cautelari
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti de libertate non sono ammissibili censure su fatti o prove che non siano stati previamente devoluti al giudice del riesame: il difensore deve porre per iscritto o verbalizzare in udienza le ragioni che poi si intendono criticare in Corte di legittimità
- La Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito: puo censurare solo vizi di legge, mancanza o manifesta illogicita della motivazione, non la diversa valutazione delle prove svolta dal giudice distrettuale
- Le intercettazioni ambientali, anche se riconducibili a soggetti coinvolti, possono costituire elemento idoneo a fondare la gravita indiziaria se il loro contenuto e l'interpretazione risultano coerenti e logicamente motivati
- Le dichiarazioni di terzi che configurino una chiamata in reita richiedono, ai fini della prova nel giudizio, riscontri; tuttavia ai fini del giudizio cautelare possono contribuire alla gravita indiziaria se inserite in un quadro probatorio coerente
- La mera assenza di un ruolo apicale o la presenza di condotte parzialmente collaboranti non esclude automaticamente la custodia cautelare se sussistono gravi indizi e concreto rischio di recidiva, specie in contesti di faida o associazione fra sodali
- Per ottenere misure meno afflittive e accolte in sede di riesame occorre fornire elementi concreti che contrastino in modo specifico la valutazione del rischio di recidiva e la pericolosita della condotta; rilievi generici sulla minore afflittivita non basta
- Le dichiarazioni rese senza assistenza del difensore possono essere ritenute inutilizzabili o prive di valenza probatoria rilevante se non successivamente confermate in condizioni di garanzia
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