Ordinanza n. 2107/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - nei limiti ed in funzione dell’interesse, del Bando del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare M_D -OMISSIS--OMISSIS-20-02-2026, con cui sono stati indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi 270 (duecentosettanta) giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito, alla Scuola Navale Militare e alla Scuola Militare Aeronautica, per l’anno scolastico 2026-2027, con particolare riferimento alla parte in cui (art. 2) viene stabilito che ai concorsi in questione «possono partecipare i cittadini italiani che: .. sono nati tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, estremi compresi», ovvero nella parte e nella misura in cui non consente la partecipazione del figlio dei ricorrenti, cui risulta inibita anche la materiale possibilità di presentare domanda di ammissione; - di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso; E PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO del minore -OMISSIS- a presentare domanda di ammissione e partecipazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando del Ministero della Difesa per l’ammissione di giovani ai licei annessi alle scuole militari per l’anno scolastico 2026-2027, nella parte relativa al requisito anagrafico di partecipazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, anche in via cautelare, il bando del Ministero della Difesa che ammette ai concorsi per l’anno scolastico 2026-2027 soltanto i cittadini italiani nati tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011. Hanno chiesto l’annullamento del bando nei limiti del proprio interesse e l’accertamento del diritto del figlio minore, nato il 12 novembre 2009, a presentare domanda e partecipare alla selezione. La pretesa si fonda sulla contestazione dell’esclusione derivante dal requisito anagrafico previsto dal bando.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che la pretesa del minore, nato il 12 novembre 2009, sia in diretto contrasto con l’art. 711 COM, che consente l’ammissione alle scuole militari a coloro che, al 31 dicembre dell’anno di ammissione, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il diciassettesimo. Il bando ha correttamente applicato tale previsione limitando la partecipazione ai nati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. Secondo il giudice, la disciplina persegue il non irragionevole obiettivo di riservare l’ammissione alla classe di terzo liceo ai soggetti della fascia biennale che, al 31 dicembre 2026, abbiano almeno quindici e non più di sedici anni compiuti, escludendo chi sia già entrato nel diciassettesimo anno di vita. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 711 COM
coloro che al 31 dicembre dell'anno di ammissione abbiano compiuto il 15° anno di età e non superato il 17°
La disposizione stabilisce il requisito anagrafico per l’ammissione alle scuole militari; per l’anno scolastico 2026-2027 essa giustifica la limitazione della partecipazione ai nati tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Il requisito anagrafico previsto dall’art. 711 COM per l’ammissione alle scuole militari deve essere verificato con riferimento al 31 dicembre dell’anno di ammissione.
- È ragionevole limitare la partecipazione al concorso per l’ammissione alla classe di terzo liceo delle scuole militari ai candidati che, al 31 dicembre dell’anno di avvio dell’anno scolastico, abbiano compiuto quindici anni e non abbiano ancora superato il sedicesimo anno di età.
- Il candidato che, al 31 dicembre dell’anno di ammissione, sia già entrato nel diciassettesimo anno di vita non possiede il requisito anagrafico per partecipare al concorso di ammissione alle scuole militari.
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