Sentenza n. 53/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 39349) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione all'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 6 giugno 2024. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, l'ordine di adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore mancato adempimento. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi idonei a giustificare il ritardo. Il termine massimo per provvedere, individuato dal giudice in 120 giorni ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, era già scaduto il 4 ottobre 2024. L'Amministrazione aveva rappresentato l'enorme numero di domande analoghe, superiore a 26.500, la complessità delle questioni giuridiche e la necessità di considerare le conseguenze di eventuali errori, nonché gli interventi legislativi e regolamentari sopravvenuti; tali circostanze sono state ritenute insufficienti a giustificare l'inerzia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato l'illegittimità del silenzio, rilevando che il Ministero non aveva concluso il procedimento entro il termine massimo previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L'elevato numero delle pratiche, la complessità della materia e la rilevanza degli interessi coinvolti possono spiegare le difficoltà organizzative, ma non legittimano il superamento indefinito del termine per provvedere. Il Ministero è stato quindi ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per l'ipotesi di persistente inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, da attivare dopo un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine rivolto all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; ricorrendone i presupposti, il giudice può nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
La disposizione è stata interpretata nel senso che il procedimento di riconoscimento deve essere concluso entro il termine massimo complessivo di 120 giorni individuato dal giudice.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La disposizione è richiamata quale intervento legislativo volto a fronteggiare la situazione relativa alle numerose domande di riconoscimento dei titoli di sostegno conseguiti all'estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di recente attuazione dell'intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli di sostegno conseguiti all'estero.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in uno Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione competente deve concludere l'istruttoria e adottare un provvedimento espresso entro il termine massimo previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007; il suo inutile decorso rende illegittimo il silenzio.
- L'elevato numero di istanze da evadere, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi pubblici e privati coinvolti non giustificano, di per sé, il mancato rispetto del termine procedimentale né un'inerzia indefinita dell'amministrazione.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine specifico, calibrato anche sulla complessità organizzativa rappresentata, e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
- La nomina del commissario ad acta è ammissibile quando l'amministrazione, nonostante la scadenza del termine legale e l'ordine giudiziale, possa permanere nell'inerzia; il commissario opera dopo un ulteriore termine assegnato dal giudice e può essere individuato nel dirigente responsabile della struttura amministrativa competente.
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