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Sentenza

Sentenza n. 1844/2026 - Napoli, Sezione 9

per l’ottemperanza della: 1) sentenza n. 505/2024 pubblicata il 14/05/2024 dal Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro - a definizione del giudizio R.G. n. 4959/2023, passata in giudicato; 2) sentenza n. 1028/2024 pubblicata il 25/10/2024 dal Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro - a definizione del giudizio R.G. n. 4689/2023, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro, recanti condanna del Ministero al pagamento di somme e all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro. La prima aveva accertato il diritto alla retribuzione professionale docenti maturata per servizi non di ruolo prestati nell'anno scolastico 2020/2021 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.103,90, oltre interessi e spese. La seconda aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero ad accreditarvi euro 2.000,00, oltre interessi e spese. La ricorrente ha dedotto l'infruttuosa notifica dei titoli, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente omissione dell'amministrazione. Ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile anche la proposizione cumulativa dell'azione di ottemperanza relativa ai due titoli, poiché le sentenze avevano contenuto analogo, riguardavano la stessa amministrazione e la stessa ricorrente e non determinavano confusione nella decisione. Ha verificato il rispetto dei termini processuali, la notifica dei titoli presso l'amministrazione, il loro passaggio in giudicato e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alle sentenze mediante pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario competente e con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine processuale previsto per l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può disporre, anche d'ufficio, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale in materia di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, integra una condizione temporale già maturata per l'azione proposta.

  • art. 479 c.p.c.

    Le sentenze sono state notificate all'amministrazione quale titolo esecutivo secondo le modalità richiamate dal giudice.

  • art. 115 c.p.a.

    La notifica dei titoli esecutivi all'amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell'ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
  • È ammissibile il ricorso cumulativo per l'ottemperanza di più sentenze quando i titoli riguardano la stessa amministrazione e lo stesso soggetto, presentano contenuto analogo e la trattazione congiunta non crea confusione nella decisione; il cumulo risponde anche all'esigenza di evitare una proliferazione non necessaria dei giudizi e dei relativi oneri.
  • In presenza di un titolo passato in giudicato e della mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione o comunicazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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