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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03854/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Ricorso dell'I.N.P.S. accolto; sentenza d'appello cassata senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto; la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda del lavoratore di ottenere differenze retributive per il periodo dal 31.12.2006 al 31.12.2009. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per la soccombenza reciproca, ed è stato escluso il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una selezione interna bandita dall'I.N.P.S. per 85 posti di categoria C3 con decorrenza 31.12.2006. Un dipendente, inquadrato originariamente nel livello C2, risultò vincitore della selezione e ottenne con determina del 21.9.2009 l'attribuzione del livello C3; successivamente, a seguito dell'impugnazione proposta da altri concorrenti, la graduatoria fu annullata in autotutela e il livello C3 venne riassegnato con decorrenza 31.12.2009. Il lavoratore agì per ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento C3 dal 31.12.2006 e la restituzione delle somme trattenute dall'I.N.P.S. in recupero delle differenze retributive già erogate. Il Tribunale respinse la domanda di inquadramento ma accolse quella restitutoria; la Corte d'appello confermò. L'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del CCNL 2006/2009 e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente equiparato la progressione economica C2-C3 allo svolgimento di mansioni superiori, mentre nel sistema contrattuale le mansioni all'interno della stessa area sono equivalenti; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere posto a carico del datore l'onere di provare il mancato svolgimento di mansioni superiori; 3) violazione dell'art. 2126 c.c., ritenuto inconferente perché la fattispecie non riguardava la nullità del contratto di lavoro ma, al più, la corrispondenza tra mansioni e trattamento economico nel pubblico impiego. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi: ha osservato che l'annullamento in autotutela della graduatoria travolge gli atti conseguenti e rende non operativa, per il periodo precedente alla nuova assegnazione, l'attribuzione del livello C3; ha affermato che nel pubblico impiego contrattualizzato, alla luce dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e del CCNL applicabile, all'interno della medesima area tutte le mansioni sono equivalenti e non può presumersi l'esistenza di mansioni superiori solo perché era prevista una progressione economica retrodatata; ha quindi escluso il diritto del lavoratore alle differenze retributive per il periodo 31.12.2006-31.12.2009. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda del lavoratore.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    Nel pubblico impiego contrattualizzato il lavoratore va adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore successivamente acquisita; rileva il criterio dell'equivalenza delle mansioni stabilito dai contratti collettivi, non la professionalità concretamente maturata. La differenza di trattamento economico è dovuta solo per mansioni effettivamente corrispondenti alla qualifica superiore validamente acquisita.

  • art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001

    La contrattazione collettiva nel pubblico impiego costituisce norma di diritto rilevante nel giudizio di legittimità sulla corretta applicazione della disciplina delle mansioni e dell'inquadramento.

  • CCNL 1°.10.2007 comparto enti pubblici non economici 2006/2009

    artt. 6, 9, 11, 12, 13 e allegato A

    Il sistema di classificazione è articolato in aree; all'interno di ciascuna area tutte le mansioni sono equivalenti; le mansioni superiori sono solo quelle dell'area immediatamente superiore; le progressioni economiche interne non comportano mutamento di mansioni in senso qualitativo.

  • art. 2697 c.c.

    È errato porre a carico del datore di lavoro l'onere di provare il mancato svolgimento di mansioni superiori quando, in base alla disciplina collettiva applicabile, non è configurabile alcuna differenza rilevante tra mansioni interne alla medesima area ai fini del diritto a una diversa retribuzione.

  • art. 2126 c.c.

    È norma inconferente nel caso in esame, perché la lite non riguarda la nullità del contratto di lavoro, ma la corrispondenza tra mansioni e retribuzione nel quadro del pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 21-novies L. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio della graduatoria, se legittimamente adottato nei tempi e nella forma, travolge gli atti conseguenti.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In ragione dell'esito del giudizio, non è stato ritenuto dovuto il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la progressione economica all'interno della medesima area non implica di per sé lo svolgimento di mansioni superiori né fonda il diritto a differenze retributive per il periodo anteriore alla valida attribuzione del nuovo livello.
  • Ai fini dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, conta la classificazione delle mansioni secondo il contratto collettivo: all'interno della stessa area le mansioni sono equivalenti e il giudice non può trasformare una progressione economica in una presunzione di mansioni qualitativamente superiori.
  • L'annullamento in autotutela di una graduatoria selettiva, se legittimo, travolge gli effetti degli atti conseguenti e impedisce di fondare diritti economici sul periodo in cui l'attribuzione è rimasta priva di valida efficacia.
  • L'art. 2126 c.c. non si applica per regolare controversie sulla retribuzione nel pubblico impiego quando non sia in discussione la nullità del rapporto di lavoro, ma solo la corretta correlazione tra mansioni e trattamento economico.
  • L'onere della prova non può essere invertito in base a una qualificazione giuridica errata delle mansioni: se la contrattazione collettiva esclude una differenziazione interna rilevante, non è il datore a dover dimostrare la mancata assegnazione di mansioni superiori.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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