Sentenza n. 3591/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00165/2026, resa tra le parti, PER LA RIFORMA Della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione Prima, n. 165/2026, pubblicata in data 02/05/2026, non notificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Molise che aveva accolto il ricorso contro la ricusazione di una lista elettorale
Esito
Favorevole al resistente (candidati elettorali)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR Molise deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 129, comma 3, c.p.a., per la mancata notifica del ricorso introduttivo presso la sede fisica della Sottocommissione Elettorale Circondariale. Hanno sostenuto, inoltre, la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 32 e 33 del d.P.R. n. 570/1960, ritenendo tardiva la presentazione della lista elettorale successivamente ricusata. La lista era stata presentata con un ritardo di dodici minuti rispetto alla scadenza delle ore 12:00. Dagli atti risultava tuttavia che i delegati erano già presenti nella sede comunale prima della scadenza, che l’accesso al Comune era stato chiuso alle ore 12:00 e che il Segretario comunale aveva rappresentato la possibilità per chi fosse già all’interno di completare le operazioni di deposito. Gli appellati hanno quindi sostenuto che il ritardo fosse lieve, non imputabile ai presentatori e riconducibile alle disfunzioni organizzative e alla contemporanea presentazione di tre liste.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla notificazione, ha ritenuto che, anche a prescindere dalla questione generale sull’applicabilità al rito elettorale delle regole relative alla notifica alle amministrazioni e agli uffici statali presso l’Avvocatura dello Stato, la notifica avesse raggiunto il proprio scopo. Il ricorso era stato notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e, contestualmente, al Comune e alle amministrazioni statali interessate; l’Avvocatura si era ritualmente costituita, risultando così garantito l’esercizio del diritto di difesa. Il motivo relativo alla tardività della lista è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha applicato l’indirizzo secondo cui il ritardo nella presentazione può essere tollerato quando sia lieve, i presentatori si trovino già nella sede comunale alla scadenza e il ritardo dipenda da circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati, in presenza di documentazione completa. Nel caso concreto, il ritardo di dodici minuti era minimo; i delegati erano già all’interno del Comune alle ore 12:00; la chiusura degli accessi rendeva plausibile che la documentazione fosse già presente; le difficoltà operative derivavano dalla contemporanea presentazione di più liste, dalle indicazioni del Segretario comunale e dall’inefficienza dell’organizzazione amministrativa. Né il verbale né il provvedimento di ricusazione avevano contestato l’incompletezza documentale. La ricusazione, fondata esclusivamente sul ritardo, è stata pertanto ritenuta illegittima alla luce del favor partecipationis e dell’esigenza di assicurare la massima partecipazione alla competizione elettorale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 129, comma 3, c.p.a.
La contestata modalità di notificazione non determina l’invalidità del ricorso quando, in concreto, la notifica abbia raggiunto lo scopo e l’amministrazione sia stata posta in condizione di esercitare il diritto di difesa.
art. 28 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
“per quanto sia previsto un termine orario di scadenza per la presentazione delle liste elettorali dall’art. 28 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è tollerabile un ritardo rispetto a tale termine qualora: i presentatori si trovino nella sede comunale all'orario previsto; la documentazione sia completa; e lo scostamento dell’orario sia minimo”
Il termine per la presentazione delle liste conserva carattere rigoroso, ma un ritardo minimo non comporta l’esclusione quando i presentatori siano già nella sede comunale alla scadenza, la documentazione sia completa e il ritardo non sia imputabile agli interessati.
art. 32 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Richiamato dagli appellanti insieme alle norme sulla presentazione delle liste; la decisione esclude che la tardività meramente formale, ricorrendo le condizioni concrete individuate dalla giurisprudenza, giustifichi la ricusazione.
art. 33 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Richiamato dagli appellanti nel quadro della disciplina della presentazione e dell’ammissione delle liste; la sua applicazione deve essere coordinata con il favor partecipationis e con la concreta non imputabilità del ritardo.
art. 2697 c.c.
La non imputabilità del ritardo ai presentatori deve essere valutata sulla base degli elementi probatori acquisiti, considerando le circostanze organizzative e fattuali che hanno impedito il perfezionamento tempestivo della presentazione.
Massime di principio
- Nel giudizio elettorale, la notificazione del ricorso non è invalidante quando, anche mediante notificazione all’Avvocatura dello Stato e alle amministrazioni collegate, l’organo interessato sia stato concretamente posto in condizione di conoscere la controversia e di esercitare il diritto di difesa.
- Il termine orario per la presentazione delle liste elettorali, pur essendo rigoroso, non impone l’esclusione automatica della lista in caso di ritardo minimo quando i presentatori siano già presenti nella sede comunale alla scadenza, la documentazione sia completa e il ritardo dipenda da circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati.
- La contemporanea presentazione di più liste, le disfunzioni organizzative dell’ufficio ricevente e le indicazioni dell’amministrazione che inducano i delegati già presenti a ritenere possibile il completamento delle operazioni dopo la scadenza possono escludere l’imputabilità del ritardo ai presentatori.
- L’applicazione delle formalità del procedimento elettorale deve essere coordinata con il favor partecipationis, quale corollario del principio democratico, evitando l’esclusione dalla competizione per violazioni meramente formali non lesive dell’affidabilità e della regolarità della procedura.
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