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Ordinanza

Ordinanza n. 28/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 30.01.2024, n. 30.

Giustizia amministrativa202501212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 30 gennaio 2024, n. 30

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro. Il TAR ha rilevato che la documentazione digitale allegata al ricorso, comprendente la sentenza da eseguire, il certificato di passaggio in giudicato e l'attestazione della notificazione, non risultava presente nel sistema informatico della Giustizia amministrativa né era altrimenti visualizzabile. L'omesso deposito, nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico richiamate dall'art. 13, comma 2, dell'allegato 2 al c.p.a., del provvedimento da ottemperare e della documentazione a corredo è stato ritenuto suscettibile di determinare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario concedere il termine previsto dall'art. 73 c.p.a. per consentire il deposito o la regolarizzazione della documentazione.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità derivante dall'omesso deposito, secondo le forme del processo amministrativo telematico, della sentenza da eseguire e dei documenti comprovanti il passaggio in giudicato e la notificazione. In applicazione dell'art. 73 c.p.a., ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, senza pronunciarsi sull'esecuzione del giudicato, sull'inerzia dell'amministrazione o sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    termine ex art. 73 c.p.a.

    Il giudice, rilevata d'ufficio una possibile questione di inammissibilità, concede alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti prima della decisione.

  • art. 13, comma 2, allegato 2 al c.p.a.

    Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico

    Il deposito degli atti e dei documenti necessari al giudizio deve avvenire nelle forme tecniche previste per il processo amministrativo telematico; l'omesso deposito della sentenza da ottemperare e della documentazione a corredo può comportare l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare in modo effettivamente accessibile al sistema informatico della Giustizia amministrativa il provvedimento di cui chiede l'esecuzione e la documentazione necessaria a dimostrarne il passaggio in giudicato e la notificazione; il mero riferimento a documenti non visualizzabili non è sufficiente.
  • L'omesso deposito, nelle forme prescritte dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, del giudicato da eseguire e dei relativi documenti può costituire causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve consentire alle parti di interloquire concedendo il termine previsto dall'art. 73 c.p.a. prima di definire la controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematicoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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