Sentenza n. 920/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’ottemperanza della Sentenza n. 04121/2025 emessa dal T.A.R. per la Campania - sede di Napoli il giorno 29.05.2025 e pubblicata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4121/2025, che aveva annullato il rigetto dell'istanza di emersione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza sostenendo l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla sentenza n. 4121/2025, con cui il TAR aveva annullato il rigetto dell'istanza di emersione. La sentenza di cognizione aveva censurato l'irragionevole mancata valutazione dell'evoluzione reddituale e lavorativa intervenuta nel tempo e l'omessa considerazione attuale e in continuum della situazione reddituale del datore di lavoro e del suo nucleo familiare, alla luce della ratio dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. A seguito del ricorso per ottemperanza, l'Amministrazione ha acquisito i pareri dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e della Questura e ha convocato le parti interessate per il 16 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che l'Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, aveva dato esecuzione alla sentenza mediante l'acquisizione dei pareri necessari e la convocazione delle parti interessate. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, poiché l'attività esecutiva era stata compiuta solo dopo la presentazione del ricorso. La condanna è stata liquidata in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con restituzione del contributo unificato nella misura versata e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della definizione del giudizio mediante cessazione della materia del contendere.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La sentenza ottemperanda aveva richiesto di considerare l'evoluzione reddituale e lavorativa e la situazione attuale del datore di lavoro e del suo nucleo familiare nella valutazione dell'istanza di emersione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la materia del contendere cessa quando l'amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, pone in essere gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione di merito.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando l'attività esecutiva sia stata compiuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
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