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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10672/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte privata aveva ottenuto, in un precedente giudizio ex legge Pinto, il riconoscimento dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un processo penale; nel successivo procedimento di opposizione, la Corte d’appello aveva liquidato l’indennizzo richiesto e le spese del giudizio in euro 337, ritenendo la lite di bassa complessità. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la liquidazione delle spese fosse erronea perché avrebbe dovuto distinguere tra fase monitoria e fase di opposizione, riconoscendo compensi per entrambe, oltre a considerare anche la fase di correzione dell’errore materiale. Ha dedotto la violazione degli artt. 2333, comma 2 c.c., 91, 92, 392 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, lamentando la violazione dei minimi tariffari, la mancata specificazione della fase monitoria e di opposizione e l’irrisorietà della liquidazione. Il Ministero ha resistito con controricorso e ha chiesto la rimessione in termini per il deposito tardivo, giustificato da un disguido informatico; la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o improcedibilità del controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto l’istanza del Ministero di rimessione in termini, ritenendo scusabile il tardivo deposito del controricorso per un documentato disguido informatico del sistema telematico. Nel merito ha ritenuto infondata la censura sulle spese: quando la domanda di equa riparazione proposta in via monitoria viene accolta dopo opposizione, la condanna alle spese riguarda l’intero giudizio, senza autonoma liquidazione per la fase monitoria, perché il procedimento è unitario e l’opposizione non è assimilabile all’appello. Quanto alla fase di correzione dell’errore materiale, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui in tale procedimento, di natura sostanzialmente amministrativa, non può essere liquidata alcuna spesa per difetto di soccombenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Il termine per il deposito del controricorso può essere superato, nel caso concreto, se il ritardo è giustificato da un errore scusabile dovuto a disguido informatico, con conseguente rimessione in termini.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile una soccombenza e quindi non può disporsi la liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle spese, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese della fase di opposizione, ma la Corte ha ribadito l’unitarietà del procedimento.

  • art. 2333, comma 2 c.c.

    Norma evocata nel ricorso, ma nel testo della decisione non emerge un autonomo rilievo decisivo della sua applicazione.

  • d.m. n. 55/2014

    Invocato per lamentare la violazione dei minimi tariffari; la Corte ha ritenuto comunque corretta la liquidazione complessiva delle spese dell’intero giudizio.

  • artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.

    Nel procedimento di correzione degli errori materiali, avente natura sostanzialmente amministrativa, non è configurabile una regolazione delle spese per difetto di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, se la domanda proposta in via monitoria viene accolta all’esito dell’opposizione, la liquidazione delle spese deve essere considerata con riferimento all’intero giudizio, senza autonoma duplicazione per la fase monitoria.
  • L’opposizione al decreto in materia di equa riparazione non è assimilabile all’appello ai fini della liquidazione delle spese, perché il procedimento mantiene unitarietà funzionale e processuale.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere pronunciata una condanna alle spese, poiché la sua natura sostanzialmente amministrativa esclude una vera soccombenza.
  • Il tardivo deposito del controricorso può essere sanato mediante rimessione in termini quando l’inosservanza dipenda da un errore scusabile provocato da un documentato disguido informatico del sistema telematico.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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