Cassazione Civile, Ordinanza n. 17354/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro il rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento in rettifica per omesso pagamento dell'ICI 2008 su terreni di sua proprietà. Con il primo motivo ha dedotto omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla nullità dell'atto per carenza di sottoscrizione da parte di funzionario autorizzato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 5 del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che i terreni, aventi natura boschiva e sottoposti a vincolo paesaggistico/rimboschimento, sarebbero stati legalmente non edificabili, con irrilevanza delle classificazioni urbanistiche del P.U.C. e del P.R.G. Con il terzo motivo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla documentazione prodotta sull'impossibilità di edificare l'area destinata a bosco.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché la censura di omessa pronuncia richiede la puntuale trascrizione del motivo di appello e l'indicazione dell'atto in cui era stato dedotto, onere non assolto. Il secondo motivo è stato respinto nel merito: in tema di ICI, l'inclusione del terreno nel P.R.G. tra le aree edificabili non è esclusa da vincoli o destinazioni che incidano solo sulla concreta edificabilità e sul valore venale, mentre la non edificabilità rileva solo in presenza di vincoli assoluti; nel caso concreto il vincolo di rimboschimento non bastava a escludere la rilevanza fiscale dell'area come edificabile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la disciplina della cd. doppia conforme, non essendo stata allegata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia può essere dedotta solo se la questione risulti ritualmente proposta e specificamente riportata nel ricorso per cassazione, con indicazione degli atti rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
norma evocata per il vizio di omessa pronuncia.
art. 56 D.Lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione all'omessa pronuncia nel processo tributario.
art. 366 c.p.c.
il ricorso deve essere specifico e autosufficiente quanto alla deduzione del vizio processuale e alla trascrizione degli atti rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
norma evocata per la censura di violazione di legge in tema di ICI e edificabilità dell'area.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
la nozione di area edificabile comprende i terreni con vocazione edificatoria, anche se gravati da vincoli che incidono solo sull'effettiva possibilità edificatoria e sul valore venale.
art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato in relazione alla base imponibile ICI e al valore venale dell'area.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica allegazione della diversità delle ragioni di fatto.
art. 348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c.
nelle ipotesi di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene dedotta la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, commi 2 e 3
le regole sulla doppia conforme e la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, si applicano ai giudizi/sentenze ricadenti temporalmente nella disciplina indicata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede specificità assoluta: il motivo o l'eccezione non esaminati devono essere riportati nei loro esatti termini, con indicazione dell'atto processuale in cui furono formulati, così da consentire alla Corte la verifica della ritualità e decisività della questione.
- In materia di ICI, la qualificazione di un'area come edificabile non viene meno per il solo fatto che il fondo sia gravato da vincoli urbanistici, paesaggistici o di destinazione che limitino in concreto l'edificabilità; tali vincoli incidono sul valore venale e quindi sulla base imponibile, ma non escludono automaticamente la soggezione all'imposta.
- La non edificabilità rilevante ai fini ICI sussiste solo in presenza di vincoli assoluti che impediscano in modo radicale la trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, anche se derivanti da strumenti di pianificazione di livello diverso rispetto a quello comunale.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile, nelle ipotesi di doppia conforme, se il ricorrente non allega specificamente che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su diverse ragioni di fatto.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17300/2025 del 27/06/2025
- ordinanza_civile · 27 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17303/2025 del 27/06/2025
- ordinanza_civile · 27 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17304/2025 del 27/06/2025
- ordinanza_civile · 27 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17305/2025 del 27/06/2025
- ordinanza_civile · 27 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17308/2025 del 27/06/2025
- ordinanza_civile · 27 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17309/2025 del 27/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →