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Sentenza

Sentenza n. 1872/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I-bis,-OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il trasferimento d’autorità del militare, la conferma dell’assegnazione e gli ordini di reimpiego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare, maresciallo capo dell’Esercito e coordinatore di sezione di un’associazione professionale a carattere sindacale tra militari, ha impugnato il trasferimento d’autorità dal reparto di appartenenza a una sede di Roma, sostenendo che l’art. 1479-bis, comma 1, lettera b), c.o.m. imponesse la previa intesa con l’associazione sindacale di appartenenza. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell’art. 1479-bis, comma 1, lettera b), c.o.m.; falsità del presupposto e illegittimità della direttiva ministeriale che limitava la garanzia alle cariche con funzioni di rappresentanza e indirizzo a livello nazionale o periferico areale non inferiore a quello regionale; omessa ricerca dell’intesa sindacale; eccesso di potere per sviamento. L’appellante sosteneva che la garanzia contro il trasferimento dovesse spettare a tutti i militari titolari di cariche elettive nelle associazioni riconosciute rappresentative, anche a livello locale. Il Consiglio di Stato ha rilevato inoltre che i motivi d’appello non erano numerati né distintamente illustrati, in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità processuale, ma ha ritenuto comunque possibile esaminare le censure chiaramente ricavabili dall’atto, escludendo soltanto eventuali motivi intrusi non individuabili in modo univoco.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR e gli atti impugnati. Ha interpretato l’art. 1479-bis, comma 1, lettera b), c.o.m. nel senso che il divieto di trasferimento senza previa intesa con l’associazione professionale a carattere sindacale di appartenenza riguarda soltanto i militari che ricoprono cariche elettive cui gli statuti attribuiscono funzioni di rappresentanza e indirizzo a livello nazionale o periferico areale, comunque non inferiore a quello regionale. Tale interpretazione è stata ritenuta coerente con l’art. 1477-bis, comma 3, c.o.m., con i principi della legge delega e con la necessità di bilanciare la tutela dell’attività sindacale con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa delle Forze armate, nelle quali la mobilità del personale costituisce uno strumento essenziale. La garanzia non può dipendere dalla libera scelta organizzativa dell’associazione, quando questa preveda cariche riferite a livelli inferiori a quello regionale, perché ciò determinerebbe un’eccessiva compressione del potere datoriale dell’amministrazione militare. Poiché era pacifico che l’appellante esercitasse funzioni a un livello inferiore a quello regionale, non era necessaria la previa intesa sindacale e gli atti di trasferimento e reimpiego erano legittimi. Le spese del grado sono state compensate per l’assoluta novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1479-bis, comma 1, lettera b), d.lgs. 66/2010 (c.o.m.)

    i militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell’articolo 1478 […] non possono essere trasferiti a un’altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell’incarico ricoperto al momento dell’elezione, se non previa intesa con l’APCSM alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco necessari per l’avanzamento di carriera e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza.

    La garanzia contro il trasferimento senza previa intesa opera per le cariche elettive con funzioni statutarie di rappresentanza e indirizzo a livello nazionale o periferico areale, comunque non inferiore a quello regionale.

  • art. 1477-bis, comma 3, d.lgs. 66/2010 (c.o.m.)

    ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell’articolo 1478 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

    La disposizione individua il livello areale, comunque non inferiore a quello regionale, quale livello della dialettica tra articolazioni periferiche delle associazioni e amministrazioni militari; tale dato concorre a delimitare l’ambito soggettivo della garanzia contro il trasferimento.

  • art. 1478 d.lgs. 66/2010 (c.o.m.)

    La norma individua i criteri per la rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e il relativo riconoscimento.

  • art. 1475, comma 2, d.lgs. 66/2010 (c.o.m.)

    i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale secondo le disposizioni previste dallo stesso c.o.m. e dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

    La disciplina regolamentare di attuazione può specificare le cariche statutarie rilevanti, nel rispetto della disciplina legislativa.

  • art. 52 Cost.

    La difesa della Patria e le specificità dell’ordinamento militare giustificano il bilanciamento tra libertà sindacali e funzionalità e prontezza operativa delle Forze armate.

  • art. 1475, comma 2, d.lgs. 66/2010, come modificato dalla l. 46/2022

    La disciplina legislativa consente la costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e delega la regolazione delle limitazioni necessarie a salvaguardare funzionalità, sicurezza e prontezza operativa.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    I principi di sinteticità e chiarezza orientano la redazione degli atti processuali; la violazione della distinta illustrazione dei motivi non impedisce l’esame delle censure chiaramente individuabili, mentre restano inammissibili i motivi intrusi non individuabili in modo chiaro e univoco.

  • art. 40 c.p.a.

    La struttura e il contenuto del ricorso devono consentire l’individuazione chiara delle domande e delle censure.

  • art. 101 c.p.a.

    I motivi d’appello devono essere specificamente rivolti contro la sentenza impugnata e individuabili con sufficiente chiarezza.

Massime di principio

  • La garanzia prevista dall’art. 1479-bis, comma 1, lettera b), c.o.m., che vieta il trasferimento del militare titolare di una carica elettiva senza previa intesa con l’associazione professionale a carattere sindacale di appartenenza, si applica alle cariche cui lo statuto attribuisce funzioni di rappresentanza e indirizzo a livello nazionale o periferico areale, comunque non inferiore a quello regionale.
  • L’ambito delle garanzie sindacali dei militari deve essere interpretato bilanciando la tutela dell’attività sindacale con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa delle Forze armate; la mobilità del personale può quindi giustificare una delimitazione delle garanzie alle cariche riferite ai livelli organizzativi cui corrisponde la dialettica sindacale con l’amministrazione militare.
  • La garanzia contro il trasferimento non può estendersi automaticamente a qualsiasi carica elettiva prevista dallo statuto dell’associazione, perché una simile estensione consentirebbe alle scelte organizzative interne dell’associazione di comprimere eccessivamente il potere dell’amministrazione militare di impiegare il personale secondo le esigenze istituzionali.
  • Nel giudizio d’appello, la mancata numerazione o distinta illustrazione dei motivi non determina necessariamente l’inammissibilità dell’impugnazione quando, dalla lettura complessiva dell’atto, le critiche alla sentenza di primo grado siano comunque chiaramente individuabili; restano inammissibili le censure non riconoscibili in modo chiaro e univoco.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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