Ordinanza n. 166/2026 - Brescia, Sezione 2
previa sospensione dell'efficacia, - del parere negativo del 31 marzo 2026 prot. 3677 adottato dal responsabile del Suap del Comune di Roè Volciano per la nuova apertura di attività di deposito merci di cui alla SCIA ID Pratica 01963300171-19022026-1614 REP_PROV_BS/BS-SUPRO 55458/27-03-2026, avanzata dalla FONDITAL SpA, in quanto non conforme alle norme urbanistiche d’ambito; - del provvedimento di divieto di prosecuzione per attività non conformabile. Pratica ID 01963300171-del 01 aprile 2026 19022026-1614 - presentata in data 27/03/2026; - di tutti gli atti comunque presupposti, concomitanti e conseguenti ad essi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo del SUAP e divieto di prosecuzione dell’attività presentata tramite SCIA per nuova apertura di un deposito merci, ritenuta non conforme alle norme urbanistiche d’ambito
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, previa sospensione cautelare, il parere negativo del responsabile del SUAP del Comune e il conseguente provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, oltre agli atti presupposti, concomitanti e conseguenti. L’Amministrazione ha ritenuto l’attività di deposito merci non conforme alla disciplina urbanistica dell’ambito interessato e, per tale ragione, non conformabile. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni sottese necessitano degli approfondimenti propri della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti del parere negativo e del divieto di prosecuzione dell’attività. Il Collegio ha ritenuto che le questioni non fossero suscettibili di sommaria delibazione e dovessero essere approfondite nel giudizio di merito; pertanto non ha formulato una valutazione definitiva sulla legittimità degli atti né ha riconosciuto espressamente il fumus boni iuris. Ha invece ravvisato un periculum in mora, poiché l’esecuzione dei provvedimenti avrebbe inciso negativamente sull’organizzazione dell’attività d’impresa e avrebbe potuto determinare un danno economico. Nel bilanciamento degli interessi, le esigenze cautelari della ricorrente sono state ritenute prevalenti, anche perché il Comune non aveva prospettato uno specifico vulnus all’interesse pubblico e la misura avrebbe potuto esplicare integralmente i propri effetti dopo la decisione di merito. È stata fissata l’udienza pubblica per il 3 marzo 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha disposto la sospensione degli effetti degli atti impugnati in ragione del pregiudizio organizzativo ed economico prospettato e del bilanciamento con l’interesse pubblico.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte contro un provvedimento amministrativo richiedono approfondimenti incompatibili con la sommaria delibazione cautelare, il giudice può concedere la misura interinale senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza del ricorso, rinviando l’esame al merito.
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio all’organizzazione dell’attività d’impresa e nel potenziale danno economico derivante dall’immediata efficacia del provvedimento amministrativo.
- Nel bilanciamento cautelare, la sospensione dell’atto può essere accordata quando il pregiudizio privato è concreto e attuale, mentre l’amministrazione non abbia prospettato uno specifico pregiudizio all’interesse pubblico; la misura può essere modulata in modo da consentire all’atto di produrre eventualmente i propri effetti dopo la decisione di merito.
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