Ordinanza n. 79/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-NA/L/Q/2022/139243 al lavoro subordinato stagionale, emesso dalla Prefettura di Napoli in data 24/09/2025, notificato in data 09/10/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato che l'amministrazione aveva comunicato la convocazione e il preavviso di revoca sia all'indirizzo PEC inserito nel sistema SPI quale domicilio eletto, sia al recapito PEC dal quale era stata trasmessa la richiesta di primo ingresso, senza ricevere riscontro. È stato inoltre considerato che la ricorrente non aveva documentato l'esistenza di alcun rapporto di lavoro e che il rilascio di un permesso per attesa occupazione appariva precluso dalla mancanza delle condizioni previste dalla disciplina di settore, anche in ragione del fatto che il nulla osta riguardava l'ingresso per lavoro stagionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia della revoca. In particolare, ha valorizzato l'avvenuta comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca e del preavviso all'indirizzo PEC risultante dal sistema SPI e al recapito utilizzato per la richiesta di ingresso, nonché l'assenza di riscontro da parte dell'interessata. Ha inoltre rilevato la mancata documentazione di un rapporto di lavoro e la probabile insussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione, trattandosi di un nulla osta per lavoro stagionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta per insussistenza dei presupposti necessari alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare contro la revoca di un nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale, assume rilievo la circostanza che l'amministrazione abbia comunicato la convocazione e il preavviso di revoca agli indirizzi PEC risultanti dal sistema amministrativo e utilizzati per la domanda di ingresso, quando l'interessato non abbia fornito riscontro.
- La mancata documentazione di un rapporto di lavoro può concorrere a escludere, in sede cautelare, la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione della posizione di soggiorno o per il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
- Il nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale non consente automaticamente il rilascio di un permesso per attesa occupazione, qualora manchino le condizioni previste dalla disciplina di settore.
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