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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3138/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. rispetto a due condanne per reati in materia di stupefacenti. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che non emergessero elementi concreti di un unico programma criminoso e affermando, inoltre, che in uno dei casi il reo avrebbe agito con un complice. Il ricorrente ha denunciato carenza, genericità e illogicità della motivazione, lamentando che il giudice non ha correttamente valutato indicatori quali la omogeneità delle condotte, la contiguità spazio-temporale e gli elementi cronologici che avrebbero potuto indicare un unico momento deliberativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata: la decisione del giudice dell'esecuzione è risultata contraddittoria, generica e priva di adeguata valutazione degli elementi probatori (tra cui l'assenza di contestazione in concorso nelle sentenze depositate e il riconoscimento della continuazione in una delle sentenze nonostante la diversità delle sostanze). Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma per un nuovo esame. È stato inoltre disposto che si applichi l'art. 34, comma 1, c.p.p., nella versione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013, con la conseguenza che il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata non può partecipare al giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma sull'applicazione, in sede esecutiva, della disciplina della continuazione tra reati; la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione valuti adeguatamente gli indicatori che consentono di accertare un unico programma criminoso.

  • art. 34, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nella versione risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013; impone che, dopo annullamento con rinvio, non partecipi al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione della continuazione.

  • art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale operata dalla Corte costituzionale (n.183/2013) nella parte in cui non impediva la partecipazione del medesimo giudice al giudizio di rinvio; la sentenza ha chiarito che tale partecipazione non può avvenire.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 28659/2017 Gargiulo; Sez. 1, n. 15955/2016 Eloumari; Sez. 1, n. 11564/2012 Daniele)

    Principi consolidati richiamati dalla Corte sulla metodologia di valutazione della continuazione: occorre esaminare indicatori come omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, eventuali causali, sistematicità e abitudini programmate di vita per verificare se l'agente abbia unitariamente deliberato i reati.

Massime di principio

  • La mera affermazione generica di una 'propensione' alla commissione di reati non è sufficiente: il giudice deve motivare puntualmente, con riferimento a elementi concreti, perché escluda o riconosca la continuazione.
  • Gli indicatori rilevanti per l'accertamento della continuazione sono, tra gli altri, l'omogeneità delle condotte e del bene giuridico tutelato, la contiguità spazio-temporale, le modalità operative, le cause e la sistematicità; il giudice deve analizzarli esplicitamente.
  • La presenza di diverse sostanze coinvolte non esclude di per sé la continuazione: il precedente riconoscimento della continuazione tra reati relativi a sostanze differenti è un elemento da valutare e confrontare.
  • Se dalle sentenze di condanna non emerge la contestazione di reati in concorso, il giudice dell'esecuzione non può assumere la sussistenza del concorso senza adeguata motivazione documentale.
  • Una motivazione carente o contraddittoria sul punto fondamentale dell'accertamento della continuazione è causa di annullamento e rinvio della decisione.
  • Dopo annullamento con rinvio, il giudice che ha adottato il provvedimento impugnato non può partecipare al nuovo giudizio, in applicazione dell'art. 34 c.p.p. come interpretato dalla Corte costituzionale n. 183/2013.

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