Cassazione Penale, Sentenza n. 3138/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. rispetto a due condanne per reati in materia di stupefacenti. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che non emergessero elementi concreti di un unico programma criminoso e affermando, inoltre, che in uno dei casi il reo avrebbe agito con un complice. Il ricorrente ha denunciato carenza, genericità e illogicità della motivazione, lamentando che il giudice non ha correttamente valutato indicatori quali la omogeneità delle condotte, la contiguità spazio-temporale e gli elementi cronologici che avrebbero potuto indicare un unico momento deliberativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata: la decisione del giudice dell'esecuzione è risultata contraddittoria, generica e priva di adeguata valutazione degli elementi probatori (tra cui l'assenza di contestazione in concorso nelle sentenze depositate e il riconoscimento della continuazione in una delle sentenze nonostante la diversità delle sostanze). Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma per un nuovo esame. È stato inoltre disposto che si applichi l'art. 34, comma 1, c.p.p., nella versione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013, con la conseguenza che il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata non può partecipare al giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma sull'applicazione, in sede esecutiva, della disciplina della continuazione tra reati; la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione valuti adeguatamente gli indicatori che consentono di accertare un unico programma criminoso.
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nella versione risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013; impone che, dopo annullamento con rinvio, non partecipi al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione della continuazione.
art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale operata dalla Corte costituzionale (n.183/2013) nella parte in cui non impediva la partecipazione del medesimo giudice al giudizio di rinvio; la sentenza ha chiarito che tale partecipazione non può avvenire.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 28659/2017 Gargiulo; Sez. 1, n. 15955/2016 Eloumari; Sez. 1, n. 11564/2012 Daniele)
Principi consolidati richiamati dalla Corte sulla metodologia di valutazione della continuazione: occorre esaminare indicatori come omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, eventuali causali, sistematicità e abitudini programmate di vita per verificare se l'agente abbia unitariamente deliberato i reati.
Massime di principio
- La mera affermazione generica di una 'propensione' alla commissione di reati non è sufficiente: il giudice deve motivare puntualmente, con riferimento a elementi concreti, perché escluda o riconosca la continuazione.
- Gli indicatori rilevanti per l'accertamento della continuazione sono, tra gli altri, l'omogeneità delle condotte e del bene giuridico tutelato, la contiguità spazio-temporale, le modalità operative, le cause e la sistematicità; il giudice deve analizzarli esplicitamente.
- La presenza di diverse sostanze coinvolte non esclude di per sé la continuazione: il precedente riconoscimento della continuazione tra reati relativi a sostanze differenti è un elemento da valutare e confrontare.
- Se dalle sentenze di condanna non emerge la contestazione di reati in concorso, il giudice dell'esecuzione non può assumere la sussistenza del concorso senza adeguata motivazione documentale.
- Una motivazione carente o contraddittoria sul punto fondamentale dell'accertamento della continuazione è causa di annullamento e rinvio della decisione.
- Dopo annullamento con rinvio, il giudice che ha adottato il provvedimento impugnato non può partecipare al nuovo giudizio, in applicazione dell'art. 34 c.p.p. come interpretato dalla Corte costituzionale n. 183/2013.
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