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Sentenza

Sentenza n. 121/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Oristano n. 84 del 17 aprile 2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 923/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 7 marzo 2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17 gennaio 2025,

Giustizia amministrativa202500644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano n. 84/2024, quanto al pagamento del contributo per la Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Oristano n. 84 del 17 aprile 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata all’amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto al docente il diritto al contributo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 3.000 euro oltre interessi legali, nonché le spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha liquidato le spese legali in favore del procuratore antistatario, dando così parziale esecuzione al giudicato, ma non ha eseguito la parte relativa al pagamento del capitale dovuto. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato era rimasto ineseguito quanto al riconoscimento e al pagamento del capitale, nonostante l’avvenuto pagamento delle sole spese legali. Ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Al commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza per dare esecuzione alla parte non adempiuta del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Richiamato quale fondamento normativo del contributo destinato alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Richiamato quale disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato è stata eseguita solo parzialmente, il giudizio di ottemperanza può essere accolto limitatamente alla parte ineseguita, con adozione delle misure necessarie a realizzare integralmente il comando giudiziale.
  • La liquidazione delle spese di lite non determina l’integrale ottemperanza di una sentenza che abbia riconosciuto anche un’obbligazione principale di pagamento rimasta ineseguita.
  • In presenza di persistente mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente dell’amministrazione debitrice e assegnandogli un termine per l’adempimento sostitutivo.
  • Quando l’incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non è dovuto alcun compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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