Cassazione Civile, Ordinanza n. 01344/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un operaio specializzato, originariamente assunto a termine presso la Regione Puglia e poi transitato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'ente regionale istituito per le attività irrigue e forestali, di essere inquadrato nel livello superiore del contratto collettivo applicato al personale operaio del settore idraulico-forestale e idraulico-agrario, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che il lavoratore fosse stato adibito a mansioni di fatto superiori, riconducibili al livello richiesto, e che operasse la promozione automatica prevista dal contratto collettivo dopo quaranta giorni di mansioni superiori. L'ente ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che, trattandosi di rapporto di lavoro pubblico privatizzato, l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 impedisce l'acquisizione definitiva della qualifica superiore per mero svolgimento di fatto di mansioni superiori; con il secondo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sulla censura relativa all'inapplicabilità della disciplina del contratto collettivo privatistico nella parte in cui prevede la promozione automatica. Il lavoratore intimato non svolge difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie entrambi i motivi, richiamando precedenti conformi, e afferma che il rapporto in questione, pur regolato da un contratto collettivo di diritto privato richiamato da legge regionale, resta un rapporto di lavoro pubblico privatizzato; pertanto si applica l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001. Ne consegue che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori dà diritto soltanto alle corrispondenti differenze retributive per il periodo in cui tali mansioni siano state effettivamente espletate, ma non consente l'acquisizione definitiva del superiore inquadramento prevista dal contratto collettivo privatistico. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di differenze retributive verificando la prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori per l'intero periodo rivendicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
La disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato resta inderogabile, salvo espressa previsione contraria; la sottoposizione a contratto collettivo di diritto privato non fa venir meno l'applicazione delle regole generali del d.lgs. 165/2001.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Per il personale pubblico privatizzato lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non comporta l'acquisizione definitiva della qualifica superiore; può rilevare solo ai fini economici, nei limiti dell'effettivo svolgimento delle mansioni.
art. 112 c.p.c.
È denunciabile l'omessa pronuncia su un motivo di gravame specificamente proposto, ma la censura viene superata dall'accoglimento nel merito della doglianza sostanziale sulla non applicabilità della promozione automatica.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
La Corte rinvia alla motivazione di precedenti conformi per la ricostruzione del quadro normativo e contrattuale.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico privatizzato, la presenza di un contratto collettivo di diritto privato richiamato da una fonte legislativa non esclude l'applicazione delle regole imperative del d.lgs. n. 165/2001, salvo una previsione normativa espressa e specifica in senso contrario.
- Lo svolgimento di fatto di mansioni superiori da parte di un dipendente pubblico privatizzato non può determinare automaticamente il passaggio definitivo alla qualifica superiore se l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 è applicabile; l'effetto tipico è solo il diritto alle differenze retributive per il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni.
- Quando si chiedono differenze economiche per mansioni superiori nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore deve allegare e provare l'effettivo esercizio delle mansioni superiori per l'intero periodo cui la pretesa si riferisce; la prova di un periodo limitato non basta a giustificare il riconoscimento economico per tutto l'arco temporale domandato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01300/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01316/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01329/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01332/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01336/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01340/2024 del 12/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →