Sentenza n. 2305/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda -OMISSIS- presentata in data 24 aprile 2025) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 24 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, nonché per ottenere l'ordine di adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile. La ricorrente ha dedotto il mancato rispetto del termine procedimentale previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il termine massimo per la conclusione del procedimento, individuato dal giudice in 120 giorni, era scaduto il 22 agosto 2025 senza che l'Amministrazione avesse adottato alcun provvedimento. Il TAR ha inoltre considerato le giustificazioni riferite dall'Amministrazione all'elevato numero di domande analoghe, alla complessità delle questioni giuridiche e alla gravità delle conseguenze di eventuali errori.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il silenzio del Ministero, rilevando che il termine massimo per provvedere previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 era decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso. L'elevato numero di pratiche, quantificato in oltre 26.500, la complessità delle questioni interpretative e la rilevanza degli interessi coinvolti non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il ritardo. Il giudice ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per il caso di persistente inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, chiamato a provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di reagire all'inerzia dell'Amministrazione e di ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere, con l'ordine giudiziale di concludere il procedimento e la possibile nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
La disposizione stabilisce il termine massimo per la definizione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali; nel caso concreto il giudice ha considerato decorso il termine complessivo di 120 giorni.
art. 7 d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024
È richiamato quale intervento legislativo volto a fronteggiare la situazione relativa alle numerose domande di riconoscimento dei titoli, cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione della controversia con sentenza semplificata.
Massime di principio
- L'elevato numero di istanze da esaminare, la complessità delle questioni giuridiche o organizzative e la rilevanza degli interessi coinvolti non esonerano l'Amministrazione dal rispetto del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
- Quando il termine legale per la conclusione di un procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale è decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso, il silenzio dell'Amministrazione è illegittimo e il giudice può ordinare la definizione del procedimento entro un termine assegnato.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'ordine giudiziale di provvedere impone l'adozione di un provvedimento espresso, senza sostituire l'Amministrazione nella valutazione sostanziale spettante all'autorità competente.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per l'esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →