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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08744/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un docente di religione cattolica non di ruolo aveva ottenuto in primo grado un accoglimento parziale della domanda relativa all'illegittimità della reiterazione di contratti a termine stipulati con l'amministrazione scolastica e al risarcimento del danno. La Corte d'appello, accogliendo il gravame del Ministero, aveva invece rigettato integralmente la domanda. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della legge n. 186 del 2003, della direttiva 1999/70/CE e dell'obbligo di interpretazione conforme, sostenendo che l'interpretazione seguita dalla Corte territoriale consentisse un rinnovo illimitato di supplenze annuali per l'insegnamento della religione cattolica senza limiti di tempo o di numero, in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; ha inoltre contestato che la generica esigenza di flessibilità potesse integrare ragione obiettiva idonea a giustificare la reiterazione. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha denunciato la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che, anche ove la normativa speciale consentisse una sequenza indefinita di contratti, spettasse comunque al datore di lavoro provare che le cattedre occupate rientrassero nella quota 'flessibile' del 30% e che la mancata indizione dei concorsi triennali fosse la causa della protrazione dei rapporti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo non conforme ai principi già affermati in precedenti decisioni la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine nonostante la continuità dei rinnovi, la mancata indizione dei concorsi dopo il primo triennio e senza considerare la durata complessiva ultratriennale del rapporto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 18 luglio 2003, n. 186, artt. 1, 2 e 3

    Disciplina speciale del regime di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica; la Corte ne richiama l'applicazione coordinata con i principi eurounitari e con il meccanismo dei concorsi triennali, escludendo che legittimi una reiterazione illimitata dei contratti senza abuso.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Va interpretata e applicata in modo conforme al diritto interno; la reiterazione dei contratti a termine non può tradursi in pregiudizio per i lavoratori e, in caso di abuso, deve essere riconosciuto il risarcimento del danno.

  • Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    La clausola anti-abuso osta a una successione di contratti a termine priva di limiti effettivi, salvo che ricorrano ragioni oggettive e resti ferma la tutela risarcitoria per l'abusiva reiterazione.

  • D.Lgs. n. 368 del 2001

    È evocato come norma di recepimento della direttiva 1999/70/CE, nel quadro dell'interpretazione conforme invocata dal ricorrente.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato come parametro relativo alla competenza interpretativa della Corte di giustizia in materia di diritto dell'Unione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che spettasse al datore di lavoro provare la riconducibilità delle cattedre alla quota 'flessibile' e dunque la legittimità dei contratti a termine.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 2697 c.c. nel secondo motivo per contestare l'apprezzamento probatorio della Corte territoriale.

  • L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5

    Indicato come parametro per la quantificazione del danno risarcibile in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine, applicato in via analogica/di riferimento ai rapporti in esame.

  • D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2

    Richiamato quale parametro successivo per il ristoro del danno in caso di abuso del contratto a termine.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Menionato nella motivazione richiamata per affermare la compatibilità del sistema speciale nel suo complesso con i vincoli eurounitari e costituzionali.

  • L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1

    È richiamato dal ricorrente come disposizione dichiarata incostituzionale; la Corte d'appello aveva escluso che fosse rilevante nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nel regime speciale dei docenti di religione cattolica non di ruolo, la impossibilità della conversione automatica dei contratti a termine non esclude che la reiterazione nel tempo possa integrare abuso, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
  • La mancata indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge, ove si traduca in una prosecuzione senza soluzione di continuità di rapporti annuali oltre il triennio, costituisce indice decisivo di abuso nell'utilizzazione del lavoro a termine.
  • L'utilizzazione discontinua del docente per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno può rilevare come abuso se la durata complessiva dei rapporti a termine supera le tre annualità scolastiche.
  • In caso di contestazione sull'abusiva reiterazione dei contratti a termine, spetta al Ministero provare la legittimità della causale concreta dei contratti infrannuali e, più in generale, la non riconducibilità dei rapporti alla fattispecie abusiva.
  • In presenza di abuso nella successione dei contratti a termine, la tutela non è la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, ma il risarcimento del danno secondo i parametri elaborati per il danno c.d. eurounitario, salvo prova di un maggior danno.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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