Cassazione Penale, Sentenza n. 33980/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata effettiva attuazione della facoltà di farsi assistere da difensore durante l'alcoltest; 2) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio (relata carente su luogo, identificazione e notificatore); 3) omissione dell'esame dell'imputato, richiesto dalla difesa; 4) rifiuto di disporre perizia sull'apparecchio etilometrico ritenuto vetusto; 5) illegittimità del trattamento sanzionatorio, diniego delle attenuanti generiche ed eccessività della pena; 6) errato diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e sei i motivi: 1) l'avviso della facoltà di difesa è sufficiente per l'alcoltest, trattandosi di atto urgente e indifferibile; 2) la notifica a mani dell'imputato è efficiente e la relata ha efficacia fidefaciente anche se firma notificatore illeggibile; 3) l'imputato era assente ingiustificato all'udienza di trattazione, quindi revoca dell'ordinanza d'ammissione dell'esame legittima; 4) la richiesta di perizia era esplorativa e la difesa deve provare la mancata o inattualità dei controlli (libretto metrologico o dirigente del reparto); 5) la motivazione sul diniego delle attenuanti e sulla congruità della pena è adeguata; 6) la particolare tenuità non è stata riconosciuta perché al tasso alcolemico si univano sintomi di pericolosità per la sicurezza stradale. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. B, Codice della Strada
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; nella fattispecie costituisce il reato contestato e i relativi valori soglia influenzano la valutazione della pericolosità della condotta.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che non si applica quando la condotta presenta una concreta pericolosità per l'incolumità altrui, valutata anche sulla base di sintomi osservati dagli operanti oltre al tasso alcolemico.
art. 62-bis cod. pen.
Riferimento alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti nonostante l'incensuratezza dell'imputato, motivando che non sussistono ragioni positive per il riconoscimento.
art. 133 cod. pen.
Regole di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la sanzione applicata congrua e non eccessiva, rientrando in linea mediana.
art. 479 cod. pen.
Falsità nelle attestazioni del pubblico ufficiale: richiamato per spiegare che la relata di notifica ha efficacia fidefaciente e che la prova contraria richiederebbe l'accertamento della falsità penale dell'atto.
Massime di principio
- L'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore è sufficiente per gli accertamenti urgenti (es. alcoltest); non è necessario attendere l'arrivo del difensore nominato.
- La notifica "a mani" dell'interessato produce i suoi effetti anche se la relata non contiene tutti i dettagli formali; la relata del notificatore ha efficacia fidefaciente salvo dimostrazione di falsità penale.
- L'assenza ingiustificata dell'imputato all'udienza di trattazione può legittimare la revoca dell'ammissione all'esame richiesto dalla difesa; non si può concedere differimenti illimitati.
- Il mero sospetto di malfunzionamento dell'etilometro non garantisce automaticamente la perizia: l'onere probatorio spetta alla difesa (libretto metrologico, escussione del dirigente preposto) e la perizia è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in presenza di lacune probatorie.
- Le attenuanti generiche e la determinazione della pena richiedono motivazione concreta; l'incensuratezza da sola non obbliga il giudice al riconoscimento delle attenuanti o a una pena più mite.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando la condotta, anche se sotto certe soglie, evidenzia pericolosità concreta per la sicurezza altrui valutata complessivamente (valore del tasso + sintomi osservati).
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende.
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