Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33980/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata effettiva attuazione della facoltà di farsi assistere da difensore durante l'alcoltest; 2) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio (relata carente su luogo, identificazione e notificatore); 3) omissione dell'esame dell'imputato, richiesto dalla difesa; 4) rifiuto di disporre perizia sull'apparecchio etilometrico ritenuto vetusto; 5) illegittimità del trattamento sanzionatorio, diniego delle attenuanti generiche ed eccessività della pena; 6) errato diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e sei i motivi: 1) l'avviso della facoltà di difesa è sufficiente per l'alcoltest, trattandosi di atto urgente e indifferibile; 2) la notifica a mani dell'imputato è efficiente e la relata ha efficacia fidefaciente anche se firma notificatore illeggibile; 3) l'imputato era assente ingiustificato all'udienza di trattazione, quindi revoca dell'ordinanza d'ammissione dell'esame legittima; 4) la richiesta di perizia era esplorativa e la difesa deve provare la mancata o inattualità dei controlli (libretto metrologico o dirigente del reparto); 5) la motivazione sul diniego delle attenuanti e sulla congruità della pena è adeguata; 6) la particolare tenuità non è stata riconosciuta perché al tasso alcolemico si univano sintomi di pericolosità per la sicurezza stradale. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. B, Codice della Strada

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; nella fattispecie costituisce il reato contestato e i relativi valori soglia influenzano la valutazione della pericolosità della condotta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che non si applica quando la condotta presenta una concreta pericolosità per l'incolumità altrui, valutata anche sulla base di sintomi osservati dagli operanti oltre al tasso alcolemico.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferimento alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti nonostante l'incensuratezza dell'imputato, motivando che non sussistono ragioni positive per il riconoscimento.

  • art. 133 cod. pen.

    Regole di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la sanzione applicata congrua e non eccessiva, rientrando in linea mediana.

  • art. 479 cod. pen.

    Falsità nelle attestazioni del pubblico ufficiale: richiamato per spiegare che la relata di notifica ha efficacia fidefaciente e che la prova contraria richiederebbe l'accertamento della falsità penale dell'atto.

Massime di principio

  • L'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore è sufficiente per gli accertamenti urgenti (es. alcoltest); non è necessario attendere l'arrivo del difensore nominato.
  • La notifica "a mani" dell'interessato produce i suoi effetti anche se la relata non contiene tutti i dettagli formali; la relata del notificatore ha efficacia fidefaciente salvo dimostrazione di falsità penale.
  • L'assenza ingiustificata dell'imputato all'udienza di trattazione può legittimare la revoca dell'ammissione all'esame richiesto dalla difesa; non si può concedere differimenti illimitati.
  • Il mero sospetto di malfunzionamento dell'etilometro non garantisce automaticamente la perizia: l'onere probatorio spetta alla difesa (libretto metrologico, escussione del dirigente preposto) e la perizia è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in presenza di lacune probatorie.
  • Le attenuanti generiche e la determinazione della pena richiedono motivazione concreta; l'incensuratezza da sola non obbliga il giudice al riconoscimento delle attenuanti o a una pena più mite.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando la condotta, anche se sotto certe soglie, evidenzia pericolosità concreta per la sicurezza altrui valutata complessivamente (valore del tasso + sintomi osservati).
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.